ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sui gravi indizi di reato tributario nel caso in cui l’Autorità fiscale abbia annullato l’avviso di accertamento.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. IV, Sent. 3 febbraio 2021 (ud. 15 gennaio 2021), n. 4122
Presidente Menichetti, Relatore Tanga

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quarta, si è pronunciata in tema di misure cautelari reali per reati fiscali.

Il ricorrente, accusato di reati tributari, aveva proposto appello avverso l’ordinanza di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo – disposto sui beni di una società nell’ambito di un procedimento penale a carico del legale rappresentante – pronunciata dal giudice del dibattimento, fra l’altro rilevando che la competente Commissione tributaria regionale aveva annullato tutti i provvedimenti con i quali era stato accertato l’ammontare delle imposte in ipotesi fraudolentemente evase.

A fronte di ciò, il Giudice della cautela, nel rigettare l’appello, aveva “omesso di precisare, in tale senso motivando in maniera largamente deficitaria del provvedimento emesso, le ragioni per le quali (…) gli esiti dei giudizi tributari che hanno condotto all’annullamento degli avvisi di accertamento emessi a carico dell’attuale ricorrente (…) non possano costituire (…) un elemento atto a far dubitare della perdurante sussistenza di un illecito profitto in capo alla attuale ricorrente”.

Per questa ragione, fra i motivi di ricorso l’imputato aveva dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato.

La Corte ha accolto il motivo, rilevando che il Giudice della cautela aveva omesso “di valutare ed esporre gli elementi certi e idonei a stornare ogni possibile dubbio in ordine alla perdurante sussistenza di un illecito profitto in capo alla attuale ricorrente anche all’esito delle sentenze tributarie”.

La Corte ha inoltre rammentato alcuni importanti principi in tema di identificazione e sequestrabilità del profitto di reato.

In primo luogo, il Collegio ha ricordato che “le Sezioni Unite della Corte hanno in precedenza affermato che, quando il sequestro c.d. diretto del profitto del reato tributario non è possibile nei confronti della società, non è di conseguenza consentito nei confronti dell’ente collettivo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, salvo che la persona giuridica costituisca uno schermo fittizio (Sez. Un., n. 10561/2014, Gubert). La ragione di ciò scaturisce dal fatto che i reati tributari non sono ricompresi (ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231) nella lista di quelli che consentono il sequestro per equivalente nei confronti di una persona giuridica”. È appena il caso di rilevare che questo principio vale per i fatti commessi prima della pubblicazione della Legge 19 dicembre 2019, n. 157/19, a partire dalla quale – ai sensi dell’art. 39, comma 3, d.l. n. 214/19 – è efficace l’introduzione dei reati fiscali nel novero dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa dell’ente.

In secondo luogo, la Corte ha precisato che “in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definiti”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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