Sospensione della prescrizione nei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (5292/21)
Cass. pen., Sez. Un., Sent. 10 febbraio 2021 (ud. 26 novembre 2020), n. 5292
Presidente Cassano, Relatore Pistorelli
In tema di sospensione della prescrizione del reato in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19 (art. 83, d.l. n. 18/2020, “Cura Italia”), le Sezioni Unite sono state chiamate a dirimere la seguente questione di diritto: “Se la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18 del 2020, conv. nella L. n. 27 del 2020, operi con riferimento ai soli procedimenti che, tra quelli pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, ovvero con riferimento a tutti i procedimenti comunque pendenti in detto periodo, anche se non pervenuti alla cancelleria tra le date suddette”.
Come avevamo anticipato, con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: “la sospensione della prescrizione di cui all’art. 83 comma 3-bis, d.l. n.18 del 2020, conv. nella L. n. 27 del 2020 opera esclusivamente con riferimento ai procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione e che siano pervenuti alla cancelleria della stessa nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020”.