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Il provvedimento di archiviazione del procedimento a carico di Alex Schwazer

[a cura di Lorenzo Nicolò Meazza]

Tribunale di Bolzano, Giudice per le Indagini Preliminari, 18 febbraio 2021
Giudice Dott. Walter Pelino

Pubblichiamo, tenuto conto dell’elevato interesse mediatico sollevato dalla vicenda, l’ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Bolzano con cui è stata disposta l’archiviazione, per non avere commesso, il fatto di Alex Schwazer, marciatore italiano campione olimpico, che era stato accusato di “avere illecitamente fatto uso di sostane dopanti (testosterone), al fine di migliorare le sue prestazioni atletiche” (attuale art. 586bis c.p., al momento dei fatti disciplinato dall’art. 9, c.1, Legge 376/2000).

Il Giudice per le indagini preliminari bolzanino, nell’accogliere la richiesta formulata dal Pubblico Ministero, ha ritenuto “accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni d’urina prelevati ad Alex Schwazer l’1.01.2016 siano stati alterati allo scopo di farli risultare positivi e, dunque, di ottenere la squalifica ed il discredito dell’atleta come pure del suo allenatore, Sandro Donati”.

L’ordinanza sposa la tesi della “teoria del complotto”: la decisione di sottoporre il marciatore al controllo antidoping a sorpresa, difatti, sarebbe stata presa proprio il giorno in cui Schwazer aveva testimoniato contro due medici della federazione di atletica, accusati di aver spinto alcuni sportivi a doparsi: “Doping di Stato, dunque e una testimonianza pericolosa che non solo veniva all’interno di quel mondo, ma anche da un atleta che aveva scelto come proprio allenatore il paladino dell’antidoping: Sandro Donati. Colpire Schwazer significava, dunque, neutralizzare quella pericolosa testimonianza e, al tempo stesso, neutralizzare Sandro Donati, da quel momento allenatore di un dopato”.

Tra le varie prove della manipolazione delle provette contenenti l’urina dell’indagato, secondo il G.I.P., ci sarebbe innanzitutto l’anomala concentrazione di DNA riscontrata nei campioni “che non trova altra spiegazione credibile se non nella manipolazione” e la circostanza che l’unico controllo antidoping che sia mai stato effettuato il giorno di Capodanno è stato proprio quello a carico di Schwazer (ciò avrebbe portato, date le festività, lo stazionamento per molte ore delle provette nei laboratori e reso agevole una loro alterazione sia a Stoccarda che a Colonia).

Il Giudice non solo ha archiviato il procedimento a carico dell’atleta, ma ha anche disposto la trasmissione degli atti al P.M. in relazione ad alcuni reati (falso ideologico, frode processuale, diffamazione) che avrebbero commesso alcuni “accusatori” di Alex Schwazer.

Redazione Giurisprudenza Penale

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