ARTICOLIDIRITTO PENALE

Non è penalmente rilevante la condotta del soggetto privato, non titolare di una impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 17 febbraio 2021 (ud. 8 ottobre 2020), n. 6149
Presidente Di Nicola, Relatore Cerroni

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, ha offerto alcuni interessanti spunti interpretativi in merito alla fattispecie di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione illeciti di rifiuti (art. 256, commi 1 e 2, d. lgs. n. 152/2006).

Nel caso di specie limputato era stato condannato per il reato ex art. 256, comma 1, lett. a), a seguito dello smaltimento illecito di rifiuti speciali non pericolosi nel fondo del vicino, in cui favore era pronunciata condanna al risarcimento del danno.

Ricorreva limputato per Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione della norma incriminatrice in relazione alla sua natura di reato proprio: le condotte poste in essere dal privato non potevano che integrare l’illecito amministrativo di cui al precedente art. 255 del d. lgs. 152/06, mentre l’abbandono di rifiuti realizzato nel corso di attività d’impresa era invece sanzionato a norma dell’art. 256, comma 2. La pretesa attività di smaltimento, in definitiva, avrebbe al più rappresentato un illecito amministrativo.

La Corte ha accolto il ricorso e annullato la sentenza, sulla base delle seguenti considerazioni.

Anzitutto, ha osservato il Collegio che il reato di abbandono incontrollato di rifiuti ha natura istantanea con effetti permanenti, in quanto presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce i propri effetti al momento della derelizione, mentre il reato di deposito incontrollato, integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perché la condotta riguarda un’ipotesi di deposito controllabile, cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), d.lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro”.

Sulla base di ciò, la Corte è pervenuta alla conclusione che una condotta di abbandono incontrollato di rifiuti’ presuppone una volontà esclusivamente dismissiva dei rifiuti che, per la sua episodicità, esaurisce gli effetti della condotta fin dal momento dell’abbandono e non presuppone una successiva attività gestoria, volta al recupero o allo smaltimento”.

In secondo luogo, i Giudici hanno ricordato che il reato cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, pur avendo in comune con l’illecito amministrativo previsto dall’art. 255, comma 1, del medesimo d. lgs. le condotte di abbandono, deposito incontrollato e immissione, si trova con tale ultima norma in rapporto di specialità in ragione delle peculiari qualifiche soggettive rivestite dai suoi destinatari, che possono essere solo i titolari di imprese o i responsabili di enti”.

Per questa ragione, il soggetto privato, non titolare di una attività di impresa o responsabile di un ente, che abbandoni in modo incontrollato un proprio rifiuto e che, a tal fine, lo trasporti occasionalmente nel luogo ove lo stesso verrà abbandonato, risponde solo dell’illecito amministrativo di cui all’art. 255 del d. lgs. n. 152 del 2006 per l’abbandono e non anche del reato di trasporto abusivo previsto dall’art. 256, comma primo, del d.lgs. cit., in quanto il trasporto costituisce solo la fase preliminare e preparatoria rispetto alla condotta finale di abbandono, nella quale rimane assorbito”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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