CONTRIBUTIDIRITTO PROCESSUALE PENALEGlobal PerspectivesMisure cautelari

Misure cautelari europee: non solo mandato di arresto europeo

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 2 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Roma, Sezione per il Riesame, Ordinanza, 11 dicembre 2020
Presidente e Relatore dott. Steidl

Come noto, il decreto legislativo n. 36 del 15 febbraio 2016 dà attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI sull’applicazione tra gli Stati membri dell’Unione europea del principio del reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare.

La Decisione quadro 2009/829/GAI indica la necessità di predisporre normative interne che favoriscano la attuazione “diffusa sul territorio dell’Unione delle misure cautelari non detentive, con il dichiarato intento, tra l’altro, di disincentivare l’applicazione agli stranieri di misure detentive al solo fine di assicurare la loro partecipazione al processo (Considerando n. 5 della Decisione quadro 2009/829/GAI).

Si tratta di un provvedimento dal potenziale enorme, ma del tutto inattuato, che si ascrive nel novero degli strumenti che, nel corso degli ultimi anni, si sono succeduti numerosi al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia all’interno dell’Unione in modo da garantire maggiore sicurezza per tutti i cittadini nel rispetto del principio di proporzionalità delle misure restrittive della libertà dell’indagato/imputato (a differenza dell’uso spesso sproporzionato del mandato di arresto europeo di cui alla DQ 584/2002) .

Senza ripercorrere qui il tema complesso del problema del test di proporzionalità nello stato di esecuzione della misura cautelare restrittiva richiesta in un procedimento di mandato di arresto europeo, è evidente che l’esecuzione di un ordine di custodia cautelare pone un rilevante problema di rispetto dei diritti e principi fondamentali sanciti dall’art. 6 del TUE, che, come è noto, tanto nella precedente quanto nell’attuale versione, seguita all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, si riferisce ai diritti fondamentali, così come garantiti dalla CEDU e così come risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, statuendo che essi fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. Tra di essi, si evidenzia il principio di proporzionalità dei delitti e delle pene, ascrivibile a pieno titolo alle tradizioni comuni agli Stati membri e, pertanto, principio generale del diritto dell’Unione. L’art. 49, co. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) a sua volta, statuisce che «la severità delle pene non deve essere sproporzionata rispetto al reato», e potrebbe contemplare dunque un diritto fondamentale generalmente riconosciuto nell’Unione.

La decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare si inserisce pienamente nell’ampio obiettivo europeo teso a conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, consentendo di superare il regime esistente allorquando un soggetto residente in uno Stato membro è sottoposto ad un procedimento penale in un altro Stato membro, dovendo peraltro rispettare i diritti e principi fondamentali del “diritto penale europeo” (Convenzione europea per i diritti dell’Uomo e le libertà fondamentali, come interpretata dalla Corte di Strasburgo, oltre al diritto UE). Lo scopo della Decisione Quadro 829 de qua è quello di consentire su tutto il territorio dell’Unione Europea l’esecuzione di misure non detentive, introducendo una terza via fra detenzione cautelare e libera circolazione non sottoposta ad alcun controllo, dato che la bipartizione è inevitabilmente destinata a sacrificare l’interesse della collettività di vivere in sicurezza o i diritti fondamentali dell’indagato /imputato.

Inoltre, il ricorso esclusivo agli strumenti cautelari detentivi pone il concreto pericolo di generare una disparità di trattamento tra chi risiede e chi, al contrario, non risiede nello Stato ove si celebra il processo a suo carico, il quale corre il serio rischio di essere sottoposto a custodia carceraria in attesa dello svolgimento dello stesso solo per ovviare al timore che egli si dia alla fuga.

Come citare il contributo in una bibliografia:
N. Canestrini, Misure cautelari europee: non solo mandato di arresto europeo, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 2