Nel giudizio di rinvio dopo annullamento della Cassazione il Giudice di seconde cure non è tenuto alla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in caso di ribaltamento delle decisioni di appello.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. V, Sent. 19 febbraio 2021 (ud. 24 novembre 2020), n. 6552
Presidente De Gregorio, Relatore Brancaccio
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel caso previsto dall’art. 603 comma 3 bis c.p.p., nello specifico caso di condanna da parte del Giudice di appello nell’ambito del giudizio di rinvio dopo l’annullamento della Cassazione.
La Corte ha ritenuto che la norma in parola non sia applicabile in questo caso, per le seguenti ragioni.
Anzitutto, la Corte ha rilevato “la diversità della fattispecie in esame sia rispetto al perimetro legislativo disegnato dal nuovo comma 3-bis dell’art. 603 del codice di rito, sia avuto riguardo all’orizzonte di tutela disegnato dalle Corti europee e dalle Sezioni Unite per i casi overturning di condanna in appello che siano stati adottati senza la riassunzione della prova dichiarativa decisiva. Nel caso proposto, infatti, a ben vedere, non si vede in un’ipotesi di ribaltamento tra il primo ed il secondo grado di giudizio di merito, bensì la dissonanza esiste tra due giudizi d’appello, il primo, emesso in senso assolutorio, il secondo, in chiave di condanna, all’esito del giudizio di rinvio derivato dall’annullamento da parte della Corte di cassazione”.
Quanto al giudizio di rinvio, ricorda la Corte, “la giurisprudenza di legittimità ha affermato (…) l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 603, comma 3-bis, cit., in assenza di disposizioni transitorie che prevedano diversamente, anche in tale fase processuale, seppure la norma sia entrata in vigore successivamente alla sentenza di annullamento, ma sempre che, beninteso, ne ricorrano i presupposti (…). Il Collegio condivide tale impostazione e ritiene applicabile la regola processuale dettata dall’art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. anche al giudizio d’appello di rinvio che si innesti su un’assoluzione pronunciata in primo grado (…)”.
Le stesse Sezioni Unite, nella sentenza Troise, hanno infatti evidenziato che “l’interpolazione operata dal legislatore sul testo normativo dell’art. 603 c.p.p. non contempla eccezioni di sorta, ma consente l’applicabilità della regola posta dal nuovo comma 3- bis ad ogni tipo di giudizio”. E tuttavia, ha affermato il Collegio, “l’affermazione è valida purché ricorrano i presupposti applicativi, i quali (…) sono pur sempre che la mancata rinnovazione della prova dichiarativa sia intervenuta in un’ipotesi di overtuming di condanna della sentenza di assoluzione di primo grado. Così non è, invece, nel diverso caso di ribaltamento tra i due giudizi d’appello che siano sorti, in seguito ad annullamento con rinvio, da una sentenza di condanna emessa in primo grado”.
La Corte, infatti, ha ritenuto che “il paradigma normativo dell’art. 627 del codice di rito non soggiaccia alla regola dell’obbligo di rinnovazione, prevedendo che il giudice del rinvio sia chiamato ad esercitare le proprie funzioni rescissorie all’interno di uno specifico perimetro delibativo che gli viene tracciato dalla pronuncia rescindente della Suprema Corte (…) ed operando la specifica disposizione del comma 2 del citato art. 627, secondo cui ‘se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per l’assunzione delle prove rilevanti per la decisione’”.
Né, ha ritenuto il Collegio “sono pertinenti, al fine di giustificare l’obbligo di rinnovazione in sede di rinvio della prova dichiarativa, in caso di ribaltamento della prima sentenza d’appello all’esito del giudizio di rinvio, i richiami (…) alla giurisprudenza convenzionale, in quanto essi si riferiscono al caso ‘ordinario’ di ribaltamento in appello di un giudicato assolutorio in primo grado”.
Peraltro l’ipotesi di rinnovazione nel giudizio di rinvio non è compatibile con lo stesso dato normativo. Secondo la Corte “un’interpretazione dell’art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. quale quella che vorrebbe estenderne il campo applicativo anche al giudizio di rinvio andrebbe oltre il dato letterale, poiché la disposizione normativa fa espresso riferimento all’appello del pubblico ministero e non già al ricorso per cassazione, che è l’impugnazione della parte pubblica che ha condotto al ribaltamento denunziato”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di rinvio, qualora, in presenza di una pronuncia di condanna emessa in primo grado, si produca un ribaltamento tra le decisioni d’appello, la prima, assolutoria, poi annullata, e la seconda, di condanna, emessa all’esito del giudizio di rinvio derivato dall’annullamento da parte della Corte di cassazione, in relazione a quest’ultimo non sussiste l’obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, poiché in tal caso si configura un’ipotesi di ‘doppia pronuncia conforme’ che salda la condanna all’esito del giudizio rescissorio con quella emessa dal primo giudice”.