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La Corte costituzionale rimarca la tutela dei principi costituzionali nella fase dell’esecuzione.

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 2 – ISSN 2499-846X

Corte costituzionale, Sentenza 14 gennaio – 11 febbraio 2021, n. 17
Presidente Coraggio, Redattore Zanon

La Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, viene nuovamente investita del compito di porsi come baluardo della prevalenza dello Stato di diritto sulle arbitrarie modifiche o interpretazioni, con particolare riferimento alla fase dell’esecuzione penitenziaria.

In particolare il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 27, c. 3, Cost. questioni di legittimità costituzionale dell’art. 54, c. 3, L 26 luglio 1975, n. 354 (O.P.), nella parte in cui non prevede che la revoca della liberazione anticipata possa essere disposta, oltre che per la sopravvenuta condanna per un delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, anche nei casi di sopravvenuta assoluzione e di contestuale applicazione di una misura di sicurezza per un fatto qualificato ex art. 115 c.p..

La Corte Costituzionale, evidenziando l’impossibilità di effettuare una pronuncia additiva e specificando che la regolamentazione della materia spetta al legislatore, rimarca con forza il solco tracciato con la celebre sentenza n. 32/20 che ha evidenziato la natura sostanziale delle norme sull’esecuzione, soggette quindi al divieto di irretroattività in malam partem, a mente degli artt. 25, c.2, Cost. e 2 c.p..

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Martin, La Corte costituzionale rimarca la tutela dei principi costituzionali nella fase dell’esecuzione, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 2