La captazione audio di una conversazione tra presenti ad opera di uno dei partecipanti costituisce prova documentale.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. Pen., Sez. II, Sent. 25 febbraio 2021 (ud. 17 dicembre 2020), n. 7465
Presidente Verga, Relatore Borsellino
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, si è pronunciata sulla qualificazione processuale della registrazione audio realizzata da uno dei partecipanti alla conversazione.
Sul punto, la Corte ha dato seguito al proprio orientamento, secondo cui, “la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale secondo la disciplina dell’art. 234 c.p.p., costituendo una forma di mera memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente (…). Ed infatti la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da chi vi abbia partecipato o sia stato comunque autorizzato ad assistervi non è riconducibile alla nozione di intercettazione ma costituisce prova documentale”.
L’orientamento qui ricordato era stato seguito anche da Cass. 5782-20, che si era occupata della registrazione di un incontro tra esponenti della Lega ed alcuni soggetti russi all’hotel Metropol di Mosca nell’ambito dell’indagine “Russiagate”.