La Cassazione sulla configurabilità del concorso fra i reati di illecita somministrazione di mano d’opera e di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 4 marzo 2021 (ud. 2 dicembre 2020), n. 8809
Presidente Lapalorcia, Relatore Di Stasi
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione III, si è pronunciata in tema di concorso fra i reati di illecita somministrazione di mano d’opera (art. 18, d. lgs. n. 276/2003) e di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2, d. lgs. n. 74/2000).
La Corte ha distinto il caso della dichiarazione di imposte indirette (in particolare, IVA) da quello di imposte dirette.
In particolare, il Collegio, dando seguito al proprio prevalente orientamento, ha affermato che “è configurabile (…) il concorso fra la contravvenzione di cui all’art. 18 d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ed il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti ai fini dell’IVA, nel caso di utilizzo di fatture rilasciate da una società che ha effettuato interposizione illegale di manodopera (…). In particolare, si è costantemente affermato il principio secondo cui il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all’IVA (…) esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura (…); l’indicazione di elementi passivi fittizi nella dichiarazione, avvalendosi di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, anziché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, non incide, infatti, sulla configurabilità del reato di dichiarazione fraudolenta previsto dall’art. 2 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, il quale, nel riferirsi all’uso di fatture o altri documenti concernenti operazioni inesistenti, non distingue tra quelle che sono tali dal punto di vista oggettivo o soggettivo (…); ne consegue che il delitto ex art. 2 d. lgs. n. 74 del 2000 è astrattamente configurabile nel caso di intermediazione illegale di manodopera, stante la diversità tra il soggetto emettente la fattura e quello che ha fornito la prestazione”.