La Cassazione sulla nozione di “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui” per la non punibilità del reato di diffamazione.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. V, Sent. 4 marzo 2021 (ud. 18 gennaio 2021), n. 8898
Presidente Miccoli, Relatore Belmonte
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in tema di diffamazione, con specifico riguardo alla nozione di “stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui”, che, come è noto, rende il fatto non punibile.
Sul punto, la Corte ha offerto una interpretazione oggettiva di “fatto ingiusto”, precisando che “il comportamento provocatorio, costituente il fatto ingiusto, che causa lo stato di ira e la reazione diffamatoria dell’offensore, anche quando non integrante gli estremi di un illecito codificato, deve comunque potersi ritenere contrario alla civile convivenza secondo una valutazione oggettiva e non in forza della mera percezione negativa che del medesimo abbia avuto l’agente. Non è dunque sufficiente che questi si sia sentito provocato, ma è necessario che egli sia stato oggettivamente provocato”.