ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione si pronuncia sulla configurabilità della violazione di sigilli (art. 349 c.p.)

Cassazione Penale, Sez. III, 4 marzo 2021 (ud. 16 dicembre 2020), n. 8799
Presidente Lapalorcia, Relatore Reynaud

In tema di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto:

– il reato di violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, perché questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349 cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa, senza che tale interpretazione possa dirsi frutto di interpretazione analogica in malam partem;

– il reato di violazione di sigilli ha natura istantanea e si perfeziona sia con la materiale rimozione dei sigilli, sia con qualsiasi condotta idonea a frustrare il vincolo di immodificabilità imposto sul bene per disposizione di legge o per ordine dell’autorità, tanto che lo stato di flagranza per tale reato può essere ritenuto sussistente con riferimento non solo al momento della materiale rottura dei sigilli, ma anche a quello in cui l’indagato si sia introdotto o stia facendo uso dell’immobile in violazione del vincolo di indisponibilità sullo stesso.

Redazione Giurisprudenza Penale

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