CONTRIBUTIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare e nuovi modelli organizzativi e gestionali ex art. 6 bis d.lgs. 231/2001

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3 – ISSN 2499-846X

di Guido Sola e Guglielmo Guerrieri

Proposto dagli allora Ministri della giustizia, Alfonso Bonafede e delle politiche agricole, alimentari e forestali, Teresa Bellanova, approvato dal plenum ministeriale in data 25 febbraio 2020 e presentato in data 6 marzo 2020, è attualmente all’esame parlamentare il disegno di legge n. 2427, recante «Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari».

A venire qui in emergenza, come noto, è testo che, se, per un verso, affonda le proprie radici nel disegno di legge n. 2231 già elaborato, nell’anno 2015, dalla Commissione Caselli, per l’altro verso, condivide con quest’ultimo la necessità di dare tempestiva risposta alla crescente inidoneità degli attuali strumenti legislativi posti a tutela di quello che è stato icasticamente definito patrimonio agroalimentare italiano.

In quest’ottica, a stagliarsi anche qui sullo sfondo sono,  da un lato, i classici beni giuridici dell’incolumità individuale e della salute pubblica e, dall’altro lato, beni giuridici moderni, prodromici, in quanto tali, a scongiurare infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, nonché a proteggere, anche in chiave sovranazionale, l’eccellenza del made in Italy.

Nel perseguire consimili obiettivi, anche nell’ottica di colpire – recte:  responsabilizzare – gli enti che si dovessero rendere protagonisti degli anzidetti illeciti, gli ideatori della riforma hanno inteso estendere la disciplina ex d.lgs. 231/2001 anche agli illeciti agroalimentari.

Per quanto riguarda gli illeciti, di nuovo conio, di disastro sanitario ex art. 445 bis c.p. e d’agropirateria ex art. 517 quater.1 c.p., preme osservare come a venire qui in emergenza siano illeciti che il disegno di legge in esame concepisce alla stregua di vero e proprio perno del nuovo micro-sistema che qui c’occupa.

In quest’ottica, se il primo – i.e. disastro sanitario – rappresenta il tipico delitto doloso aggravato colposamente dall’evento che si configura ogni qual volta, dalla commissione d’uno degli illeciti passati in rassegna dagli artt. 440, 440 bis, 440 ter, 440 quater, 441, 443 e 445 c.p., derivino, per colpa, la lesione, grave o gravissima, ovvero la morte di tre o più persone, nonché il pericolo grave e diffuso d’analoghi eventi, in danno d’altre persone, il secondo – i.e. agropirateria – è volto a punire le condotte di chiunque, lavorando nel campo agroalimentare, in maniera sistematica e attraverso l’allestimento di mezzi o attività organizzate, commetta taluno degl’illeciti  ex artt. 517 sexies e 517 septies.

Come detto, certamente importante, in subiecta materia, è l’estensione della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare ex d.lgs. 231/2001 che il disegno di legge in esame pone in essere, da un lato, ampliando nell’anzidetta direzione il correlativo catalogo e, dall’altro lato, introducendo una specifica disciplina avente a oggetto i nuovi modelli organizzativi e gestionali agroalimentari.

Per quanto riguarda questo secondo aspetto, preme osservare come l’art. 5 comma 1 lett. a) del disegno di legge in esame preveda l’introduzione, nel corpo del d.lgs. 231/2001, di un nuovo art. 6 bis, rubricato «[m]odell[o] di organizzazione dell’ente qualificato come impresa agroalimentare», istituente una specifica disciplina di settore diretta a enucleare, sub specie d’elenco, tutti gli obblighi giuridici che il modello organizzativo e gestionale adottando dalle aziende operanti nell’ambito del perimetro soggettivo previsto dalla norma dovrà rispettare per poter avere efficacia esimente/(anche solo) attenuante della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare.

La centralità propria della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare nell’ambito del progetto di riforma che qui c’occupa, peraltro, sembrerebbe essere confermata altresì dalla proposta d’inserire nel corpo della legge speciale 283/1962 una nuova disciplina ad hoc, avente a oggetto la delega di funzioni per le imprese agroalimentari, modellata sulla falsariga della disciplina vigente in materia antinfortunistica ex art. 16 d.lgs. 81/2008.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Sola – G. Guerrieri, Responsabilità amministrativa degli enti per fatti dipendenti da reato-agroalimentare e nuovi modelli organizzativi e gestionali ex art. 6 bis d.lgs. 231/2001, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3