CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Una lettura costituzionalmente orientata del controllo giudiziario, unico rimedio alle interdittive, ergastolo delle imprese.

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3 – ISSN 2499-846X

Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sez. IV penale, decreto n. 1 del 27 gennaio 2021
Presidente Relatore dott. Massimo Urbano

Con decisione di grande rilievo ermeneutico e di sicura valenza pratico-applicativo, il Tribunale di S. Maria C.V. interviene sull’istituto del controllo giudiziario; e lo fa con il primo decreto del 2021.

Sarà una casualità. Ma tant’è, la ricchezza di argomentazioni che connotano la decisione, e che accattivano nella lettura, costituiscono “monito” per le decisioni a venire oltre che auspicio sul fronte della sensibilizzazione (culturale) delle Prefetture.

Rispetto ad una prima istanza ex art. 34-bis d.lgs. 159 del 2011 il (medesimo) Tribunale Sammaritano riteneva insussistente il presupposto della “occasionalità”, determinandosi per il rigetto della stessa. A tale statuizione, però, non faceva seguito la rivisitazione, in sede prefettizia, della interdittiva antimafia. Esperiti, inutilmente, i rimedi giurisdizionali consentiti, la impresa anzidetta si rivolgeva, nuovamente, al Tribunale della prevenzione, anche in ragione di un preciso input promanante dal Giudice amministrativo.

E così, i Giudici del Tribunale di S. Maria C.V., con l’illuminato pronunciamento che si annota, hanno ritenuto integrati i presupposti per la ammissione al controllo giudiziario nonostante il precedente rigetto e nonostante la carenza di elementi “nuovi” tali da far risaltare la “occasionalità agevolativa” in origine esclusa.

Come citare il contributo in una bibliografia:
M. Griffo, Una lettura costituzionalmente orientata del controllo giudiziario, unico rimedio alle interdittive, ergastolo delle imprese, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3