ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

La Cassazione sulla verifica del pericolo che il soggetto destinatario di un mandato di arresto europeo possa essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. VI, Sent. 15 marzo 2021 (ud. 11 marzo 2021), n. 10105
Presidente Bricchetti, Relatore Calvanese

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione sesta, si è pronunciata in tema di mandato di arresto europeo (MAE), con specifico riguardo alla decisione sulla consegna nel caso in cui nel paese richiedente vi sia un rischio di trattamenti inumani o degradanti nei confronti del richiesto.

Nel caso di specie, un cittadino italiano era raggiunto da un mandato spiccato dalla Grecia, per la celebrazione a suo carico di un processo per fatti di truffa in ipotesi commessi in territorio greco.

Nell’ambito del procedimento, la difesa aveva sottoposto la questione della situazione carceraria in Grecia, indicando i pronunciamenti della Corte EDU e del Comitato sulla prevenzione della tortura della Consiglio d’Europa che dimostrerebbero l’esistenza di problemi di natura strutturale in tale Stato. Nondimeno, tale aspetto non era esaminato dalla Corte di appello.

La Corte ha annullato la sentenza con la quale la Corte di appello aveva disposto la consegna del soggetto, sulla base dei seguenti rilievi.

Questa Corte, in adesione alle indicazioni provenienti dalla Corte U.E. (in particolare, la sentenza 5 aprile 2016, C-404/15, Aaranyosi e C-659/15, Caldararu, pubblicata in questa Rivista, ivi, ndr), ha da tempo stabilito quale sia il controllo che la Corte di appello deve effettuare allorquando sia rappresentato dalla persona richiesta in consegna, sulla base di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, il serio pericolo di essere sottoposta ad un trattamento inumano e degradante nello Stato di emissione (…)

Una volta accertata l’esistenza di un generale rischio attuale di trattamento inumano da parte dello Stato membro, attraverso documenti affidabili, va verificato se, in concreto, la persona oggetto del m.a.e. potrà essere sottoposta ad un trattamento inumano. Va svolta quindi un’indagine mirata al fine di accertare, attraverso informazioni ‘individualizzate’ che devono essere richieste allo Stato di emissione, quale sarà il trattamento carcerario cui concretamente il consegnando sarà sottoposto con riferimento a quegli aspetti ritenuti dalle fonti affidabili critici, in quanto costituenti situazioni di rischio di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti”.

Ove il tenore di dette informazioni escluda siffatto rischio, la Corte di appello deve limitarsi, in conformità ai principi del mutuo riconoscimento, a prendere atto delle stesse e procedere alla consegna, senza poter pretendere garanzie di sorta sul rispetto delle condizioni di detenzione (…). Laddove invece tale rischio non sia escluso e la Corte di appello debba rifiutare la consegna ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. h), legge n. 69 del 2005, la sentenza irrevocabile che ha deciso sulla consegna deve considerarsi emessa ‘allo stato degli atti’, così da poter essere sottoposta a nuova valutazione, laddove l’ostacolo alla consegna dovesse venir meno (…)”.

In chiusura, è il caso di ricordare che le norme applicate nel caso di specie, sono state riformate dal D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, commentato in questa Rivista da Luigi Scollo. L’autore ha, fra l’altro, rilevato che la riforma in parola “ha sostituito integralmente l’art. 2 della L. MAE, nel quale è ora previsto che l’esecuzione del mandato di arresto europeo non possa, in alcun caso, comportare una violazione: (a) dei principi supremi dell’ordine costituzionale dello Stato; (b) dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione; (c) dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 del TUE, che rimanda – come si è detto – alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione; (d) dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU e dai Protocolli addizionali alla stessa. Il combinato disposto tra il nuovo art. 2 e il nuovo art. 18 – in cui si disciplinano i casi di «rifiuto obbligatorio della consegna» ulteriori a quelli previsti «dagli articoli 1, comma 3 e 3-ter, 2 e 7» – investe, perciò, il giudice italiano del compito di verificare l’assenza, in concreto, delle predette violazioni che costituiscono vere e proprie «cause ostative» alla consegna (nel senso indicato dall’art. 17 comma 4)”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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