CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

L’abrogazione che scontenta tutti: la L. 283/62 e gli operatori di settore

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3 – ISSN 2499-846X


Negli ultimi giorni, come già circa 12 anni or sono (Legge 28.11.2005 n. 246[1] con le norme che ne hanno dilazionato la vigenza e i decreti attuativi che ne hanno precisato i confini), si torna a parlare di abrogazione della l. 283/62, ovvero di quello che ben può essere definito un vero “codice” di condotta per l’operatore del settore alimentare.

All’epoca, si sa, la paventata abrogazione in realtà non c’era stata, perché, sebbene si trattasse di normativa antecedente al 1970 non espressamente salvata dalla abrogazione, tuttavia la L. 30.04.1962 n°283 rientrava nella deroga generale che faceva comunque salvi i codici e le discipline denominate “Testo Unico”, come appunto la nostra normativa, rubricata “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande[2].

In quella occasione non mancarono Tribunali di merito che, senza dubbio abbagliati da una lettura carente o parziale della normativa, adottarono sentenze assolutorie con la formula conseguente alla ritenuta depenalizzazione, diffondendo tra gli operatori di settore una certa euforia ed un reiterato interesse per una evoluzione interpretata come migliorativa per la loro attività produttiva.

Oggi, invece, pur facendo salve le dotte questioni già rilevate sul probabile eccesso di delega e sui possibili interventi di ravvedimento e correzione da molte parti attesi,[3] è indubitabile che il d. lgs. 27/2021 abbia abrogato la l. 283/62 e, soprattutto, abbia abrogato l’art. 5 in tutte le sue fattispecie penali storiche.

In questi dodici anni, tuttavia, il clima pare cambiato.

La normativa del settore alimentare è oggi prepotentemente e stabilmente comunitaria, ampiamente armonizzata ed ispirata a principi molto diversi dalla semplice repressione, improntata alla collaborazione ed alla responsabilizzazione dell’operatore che diventa imprenditore di sé stesso. Si chiede oggi agli OSA, mediante le ampie maglie della disciplina comunitaria, di individuare, attraverso un approccio fondato sul rischio, sulla sua analisi, valutazione, gestione e comunicazione[4], le migliori modalità di trattamento dei propri processi e dei propri prodotti nel rispetto di canoni di massima, funzionali al raggiungimento di obiettivi predeterminati.

La libertà del mezzo, dunque, fondata sull’attribuzione all’OSA del ruolo di miglior conoscitore possibile della propria attività[5], strumentale al perseguimento dello scopo sovraindividuale e condiviso della tutela della igiene e salubrità degli alimenti, naturalmente contigua alla tutela della salute.

Nel 2021 una tale abrogazione è stata dunque tiepidamente accolta dai diretti interessati che, ormai partecipi di un oliato sistema sovranazionale, hanno semmai un interesse disallineato dalla ghigliottina abrogativa e focalizzato piuttosto sulla compenetrazione del sistema armonizzato con la disciplina interna, anche di rilevanza penale.

L’abrogazione, con il suo potenziale portato peggiorativo in termini di qualità e sicurezza alimentare, non è la soluzione neanche per gli operatori di settore, che non hanno interesse ad allineare verso il basso il trend gestionale aziendale e di conseguenza qualitativo, ma hanno semmai interesse al riconoscimento della loro competenza e capacità gestionale del processo e dell’alimento con un ridimensionamento ed ammodernamento dell’aspetto punitivo statale, da ricalibrare come ultimo baluardo a tutela del bene giuridico e collocare all’interno di questo nuovo modo di fare impresa alimentare, in linea peraltro con la ratio espressa dal Reg. UE 625/2017 in tema di sanzioni[6].

Un tentativo in tal senso, che ha reso ancora più sconcertante il portato abrogativo del d.lgs. 27/2021, è in corso attraverso il disegno di legge 2427[7] sulla riforma dei reati agroalimentari (“Nuove norme in materia di illeciti agroalimentari”).

Ereditato dalla Commissione Caselli, il testo in discussione è stato ed è sicuramente terreno di confronto serrato tra le istanze di respiro comunitario degli operatori e l’impostazione ancora nazionale e repressiva del legislatore, ma, nella auspicata prosecuzione del suo naturale iter, potrebbe portare ad una evoluzione ed ammodernamento della odierna legislazione a tutela dell’igiene alimentare alla quale, in ogni caso, ad oggi, non si è ancora pronti a rinunciare con modalità così tranchant.


[1] LEGGE 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005” (GU n.280 del 01-12-2005), art. 14, comma 14
[2] LEGGE 28 novembre 2005, n. 246, art. 14, comma 17: “Rimangono in vigore:
a) le disposizioni contenute nel Codice civile, nel codice penale, nel codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro testo normativo che rechi nell’epigrafe l’indicazione codice ovvero testo unico;
b) le disposizioni che disciplinano l’ordinamento degli organi costituzionali e degli organi aventi rilevanza costituzionale, nonché le disposizioni relative all’ordinamento delle magistrature e dell’avvocatura dello Stato e al riparto della giurisdizione;
c) le disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i princìpi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
d) le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi imposti dalla normativa comunitaria e le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
e) le disposizioni tributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco;
f) le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale;
g) le disposizioni indicate nei decreti legislativi di cui al comma 14”.
[3] Si vedano, senza pretesa di completezza, Relazione n. 13/2021 dell’Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte Suprema di Cassazione “Abrogazione della disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari (L. 283 del 1962 e succ. modif.) ad opera del d.lgs n. 27 del 2021”; Natalini, “Colpo di spugna sui reati alimentari: abrogate le contravvenzioni igienico-sanitarie minori, in NT+ Diritto del 13.03.2021; Mazzanti, “Abrogata la Legge 30 Aprile 1962 n. 283: una scelta incomprensibile che rischia di aprire una voragine nel sistema degli illeciti alimentari” in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3.
[4]REGOLAMENTO (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2002, art. 3 “Altre definizioni”:
(…omissis…)
9) «rischio», funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo;
10) «analisi del rischio», processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
11) «valutazione del rischio», processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell’esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio;
12) «gestione del rischio», processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell’esaminare alternative d’intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo;
13) «comunicazione del rischio», lo scambio interattivo, nell’intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati, ivi compresi la spiegazione delle scoperte relative alla valutazione del rischio e il fondamento delle decisioni in tema di gestione del rischio;
14) «pericolo» o «elemento di pericolo», agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute”.
[5] Il Reg. CE 178/2002, all’art. 3 definisce «operatore del settore alimentare», la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”
[6] Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017
Articolo 139 – Sanzioni
“Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. …”.
[7]Testo ufficiale https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.2427.18PDL0098690.pdf

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Forte, L’abrogazione che scontenta tutti: la L. 283/62 e gli operatori di settore, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3