La Cassazione sulla consumazione del reato di occultamento o distruzione di documenti contabili.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. III, Sent. 16 marzo 2021 (ud. 13 ottobre 2020), n. 10106
Presidente Ramacci, Relatore Socci
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, si è pronunciata in merito alla fattispecie di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d. lgs n. 74/2000).
Nel caso di specie, il ricorrente era stato condannato, perché al momento dell’attività di ispezione della Guardia di Finanza non fu fornita la documentazione contabile. Tuttavia, come rilevato dalla difesa, tale documentazione fu in seguito recuperata e consegnata all’Agenzia delle Entrate, prima della definizione dell’accertamento tributario, con la conseguenza che l’Agenzia delle Entrate non era stata impedita nella ricostruzione dei redditi.
Ad avviso della difesa dunque si sarebbe trattato, al più, di una ipotesi di desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p.
La Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo anzitutto che “il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all’art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000 costituisce un reato di pericolo concreto, che è integrato, nel caso della distruzione, dall’eliminazione della documentazione o dalla sua alterazione con cancellature o abrasioni, e, nel caso dell’occultamento, dalla temporanea o definitiva indisponibilità dei documenti, realizzata mediante il loro materiale nascondimento, configurandosi, in tale ultima ipotesi, un reato permanente”.
Ai fini della consumazione del reato in parola, “basta, quindi, anche la temporanea indisponibilità della documentazione per la consumazione del reato. La successiva produzione della documentazione all’Agenzia delle entrate [è solamente idonea a far] cessare la permanenza del reato”.
Conseguentemente, non si verte in una ipotesi di desistenza volontaria, che si può configurare solo nel tentativo. Ha infatti ricordato il Collegio che “in tema di tentativo, ricorre l’ipotesi di desistenza volontaria solo qualora l’agente abbia ancora l’oggettiva possibilità di consumare il reato in quanto ancora nel pieno dominio dell’azione in atto”.