I riflessi penali del sistema concessorio nel settore del gioco lecito: omesso riversamento del PREU e peculato alla luce delle Sezioni Unite n. 6087/2021.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 3 – ISSN 2499-846X
di Claudio Urciuoli e Tommaso Politi
Cassazione Penale, Sezioni Unite, 16 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6087
Presidente Cassano, Relatore Di Stefano
La sentenza delle Sezioni Unite in commento costituisce una pietra miliare nel diritto penale del gioco lecito, un settore caratterizzato da notevoli difficoltà interpretative dovute all’elevato indice di specializzazione della materia, ma anche da interventi legislativi spesso disorganici.
I giudici di legittimità hanno infatti definitivamente risolto un conflitto giurisprudenziale, sorto all’interno di una stessa sezione della Suprema Corte, ritenendo corretto l’indirizzo ermeneutico maggioritario che qualifica come peculato l’indebita appropriazione del PREU da parte del “gestore”/terzo incaricato della raccolta”, sul presupposto che il denaro raccolto con l’utilizzo di apparecchiature collegate alla rete telematica del concessionario deve ritenersi denaro pubblico. Più in particolare, le SS.UU. hanno precisato che non solo il PREU, ma tutti i proventi del gioco presenti negli apparecchi, al netto del denaro restituito quale vincita agli scommettitori, appartengono all’Amministrazione, così chiarendo che il gestore non assume mai il possesso autonomo del denaro, ma lo detiene nomine alieno.
Le Sezioni Unite forniscono anche risposta agli ulteriori quesiti posti nell’ordinanza di rimessione, vale a dire se il gioco lecito abbia natura di pubblico servizio e se il gestore rivesta la qualifica di incaricato di un pubblico servizio.
Entrambi i quesiti ricevono una soluzione affermativa: a) in primo luogo, perché l’attività del gioco lecito rientra a pieno titolo tra le attività “oggettivamente qualificate per inerenza a pubblici interessi” ed assunte a proprio carico dallo Stato. La Suprema Corte sottolinea, infatti, come sia indubbio che il concessionario svolge in regime di concessione un pubblico servizio, riservato al monopolio statale”, il cui oggetto consiste in quel controllo delle attività di gioco specificamente finalizzato, da un lato, al “rispetto dei limiti entro quale [il gioco, ndr] può ritenersi lecito, svolgendo quella funzione pubblica, più volte dichiarata nella normativa, di contrasto alla diffusione della ludopatia e delle attività criminali” e, dall’altro, alla gestione degli incassi delle giocate, destinate all’Erario; b) in secondo luogo, perché il gestore non solo è “partecipe” della qualifica di incaricato di un pubblico servizio del concessionario-agente contabile, a causa del maneggio, in nome e per conto di quest’ultimo, dell’importo residuo oggetto di “scassettamento”, ma anche, in una diversa prospettiva – e prescindendo dalla funzione di raccolta (e dunque dalla natura e pertinenza) dell’importo residuo – in quanto l’Amministrazione impone che i soggetti delegati (dal concessionario) esercitino anche attività proprie del pubblico servizio, con compiti che risultano direttamente finalizzati a garantire la regolarità e, dunque, la legalità del gioco.
E ciò anche al fine di “rompere” la circolarità di un ragionamento – natura pubblica del denaro/altruità del medesimo/inquadramento tra i servizi pubblici del suo maneggio da parte di tutti gli operatori della filiera – e di porre definitivamente la parola fine al contrasto giurisprudenziale, oggetto proprio della rimessione alle Sezioni Unite, che tale circolarità aveva ingenerato.
Come citare il contributo in una bibliografia:
C. Urciuoli – T. Politi, I riflessi penali del sistema concessorio nel settore del gioco lecito: omesso riversamento del PREU e peculato alla luce delle Sezioni Unite n. 6087/2021, in Giuriprudenza Penale Web, 2021, 3