ARTICOLIDalle Sezioni Unite

Sulla notifica al difensore dell’ordinanza che decide sull’istanza di liberazione anticipata: depositata la sentenza delle Sezioni Unite (12581/21)

Cass. pen., Sez. Un., Sent. 1° aprile 2021 (ud. 25 febbraio 2021), n. 12581
Presidente Cassano, Relatore Caputo

Con l’ordinanza n. 35782-20, pronunciata in data 27 novembre 2020 e depositata in data 14 dicembre 2020, la Prima sezione della Corte aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “Se l’ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis Ord. pen.) debba essere notificata in ogni caso anche al difensore dell’istante, sicché, ove questi ne sia privo, la notifica debba avvenire al difensore d’ufficio appositamente nominato”.

Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite hanno formulato il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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