ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Sospensione “Covid-19” e termini di custodia cautelare

Cassazione penale, Sez. IV, 31 marzo 2021 (ud. 24 marzo 2021), n. 12161
Presidente Piccialli, Relatore Ranaldi

La sospensione dei termini di custodia cautelare, introdotta dall’art. 83, c. 4, D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per il periodo dal 9 marzo all’ 11 maggio 2020, opera quale sospensione a carattere derivato, esclusivamente allorché vi sia una contestuale sospensione dei termini per il compimento di un atto processuale ai sensi dell’art. 83 c.2, non potendo diversamente operare nell’ipotesi in cui non vi siano termini procedurali in corso.

Tale interpretazione è stata accolta dalla sentenza della Suprema Corte in commento, che ha aderito alle tesi difensive del ricorrente, condivise anche dalla Procura Generale.

Secondo la Cassazione, dunque, “la disciplina in esame non prevede un’automatica sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, applicabile indiscriminatamente a tutti i procedimenti nel periodo in riferimento (9 marzo – 11 maggio 2020). La sospensione di tali termini, invece, può operare solo se vi sia una contestuale sospensione di termini procedurali finalizzati al compimento di atti processuali, ai sensi del secondo comma dell’art. 83”.

Sulla scorta di tale principio, la Suprema Corte ha ritenuto che il Tribunale del Riesame di Milano sia incorso in un errore in diritto nella parte in cui ha ritenuto che la disciplina introdotta dal citato art. 83 avesse previsto un “congelamento tout court del procedimento penale”.

Tale interpretazione, secondo la Cassazione, “oltre a non trovare alcun appiglio nel testo legislativo, sembra confondere la teorica applicabilità della sospensione a tutti i procedimenti penali nel periodo in riferimento, il che è certamente vero, con la necessaria verifica, per ciascuno procedimento, della effettiva decorrenza di termini procedurali (per il compimento di atti di carattere processuale) destinati ad essere sospesi in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 83. Solo in quest’ultimo caso, e cioè in presenza di una effettiva sospensione di termini procedurali in corso, si determina anche la sospensione dei termini massimi di durata della custodia cautelare in atto nei confronti dell’imputato“.