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Il discrimine tra ingiuria e diffamazione qualora l’offesa sia rivolta via email o in videoconferenza.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. V, Sent. 8 aprile 2021 (ud. 4 marzo 2021), n. 13252
Presidente Palla, Relatore Morosini

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, ha chiarito le condizioni di applicabilità del reato di diffamazione (art. 595 c.p.) o di ingiuria (art. 594 c.p., depenalizzato dal d. lgs. n. 7/2016), nei casi in cui la condotta offensiva sia commessa attraverso comunicazioni elettroniche scritte (email) o orali (videoconferenze).

Anzitutto, la Corte ha ricostruito in generale la riconducibilità della condotta all’una o all’altra fattispecie:
– l’offesa diretta a una persona presente costituisce sempre ingiuria, anche se sono presenti altre persone;
– l’offesa diretta a una persona ‘distante’ costituisce ingiuria solo quando la comunicazione offensiva avviene, esclusivamente, tra autore e destinatario; se la comunicazione ‘a distanza’ è indirizzata ad altre persone oltre all’offeso, si configura il reato di diffamazione;
– l’offesa riguardante un assente comunicata ad almeno due persone (presenti o distanti), integra sempre la diffamazione.

Da questa ricostruzione appare che “è la nozione di ‘presenza’ dell’offeso ad assurgere a criterio distintivo e tale concetto implica necessariamente la presenza fisica, in unità di tempo e di luogo, di offeso e spettatori ovvero una situazione ad essa sostanzialmente equiparabile realizzata con l’ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza)”.

Ad avviso della Corte, infatti, “i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure come sopra tracciata, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto”.

Il carattere dirimente del concetto di presenza, ancorché virtuale, dell’offeso, impone di “ricostruire sempre l’accaduto, caso per caso: se l’offesa viene profferita nel corso di una riunione ‘a distanza’ (o ‘da remoto’), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l’offeso, ricorrerà l’ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). (…) Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all’offeso e ad altre persone non contestualmente ‘presenti’ (in accezione estesa alla presenza ‘virtuale’ o ‘da remoto’), ricorreranno i presupposti della diffamazione”.

Con specifico riguardo alle comunicazioni via email, il Collegio ha rilevato che esse “non sono altro che lettere in formato elettronico recapitate dalla casella di posta del mittente a singoli destinatari, non contestualmente presenti”. Per conseguenza, nel caso “di invio di una e-mail, dal contenuto offensivo, destinata sia all’offeso sia ad altre persone (almeno due), è ravvisabile il delitto di cui all’art. 595 cod. pen. (…). In tal senso si pone il più recente e prevalente orientamento di legittimità, secondo cui l’invio di e-mail a contenuto offensivo integra il reato di diffamazione anche nell’eventualità che tra i destinatari del messaggio di posta elettronica vi sia l’offeso”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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