ARTICOLIDIRITTO PENALEResponsabilità degli enti

Responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, patteggiamento e applicazione delle sanzioni interdittive

Cassazione Penale, Sez. IV, 20 aprile 2021 (ud. 14 aprile 2021), n. 14696
Presidente Fumu, Relatore D’Andrea

In tema di responsabilità degli enti ex D. Lgs. 231/2001, segnaliamo la sentenza con cui la Cassazione si è pronunciata in merito alla applicazione delle sanzioni interdittive in sede di patteggiamento.

Deve essere ribadito – afferma la Corte – “il condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, per il quale, in tema di responsabilità da reato degli enti, le sanzioni interdittive sono sanzioni “principali” e non “accessorie”, per cui, in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., queste ultime devono essere oggetto di un espresso accordo processuale tra le parti in ordine al tipo ed alla durata delle stesse e non possono essere applicate dal giudice in violazione dell’accordo medesimo (così, espressamente, Sez. 3, n. 45472 del 08/06/2016, P.M. e altro in proc. Società Talian, Rv. 267919-01). Le natura di sanzioni “principali”, e non “accessorie”, delle sanzioni interdittive è, in particolare, desumibile dai contenuti della norma dell’art. 14 del d.lgs. n. 231 del 2001, che ne definisce le modalità di commisurazione e di scelta, richiamando il corrispondente art. 11 sulle sanzioni pecuniarie quanto all’individuazione dei criteri per la loro determinazione nel tipo e nella durata, tenendo conto dell’idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso“.

Appare evidente – prosegue la Corte – “come nel caso di patteggiamento l’applicazione delle sanzioni interdittive possa essere consentita solo all’esito di un espresso accordo processuale intervenuto tra le parti, mediante il quale vengano preventivamente stabiliti il tipo e la durata della sanzione ex art. 9, comma 2, d.lgs. n. 231 del 2001 in concreto da applicarsi“.

Ne consegue – conclude la pronuncia – “l’illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui ha applicato cumulativamente le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, d.lgs. 231/2001, in quanto ultra petita, per averle disposte in violazione dell’accordo processuale raggiunto dalle parti, avente ad oggetto la sola sanzione pecuniaria. Il rapporto negoziale intercorso tra le parti preclude, infatti, al giudice di applicare una sanzione diversa da quella concordata, in quanto la modifica in peius del trattamento sanzionatorio, sia pure nei limiti della misura legale, altera i termini dell’accordo ed incide sul consenso prestato“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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