ARTICOLIDalle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite sulla facoltà dell’imputato assente giudicato con sentenza definitiva di far valere le nullità assolute insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore (15498/21).

Cass. pen., Sez. Un, Sent. 23 aprile 2021 (ud. 26 novembre 2020), n. 15498
Presidente Cassano, Relatore Boni

Con l’ordinanza n. 20988-20 (pubblicata in questa Rivista, ivi, con nota di Dario Cantoro), la Corte di cassazione, Sezione prima, aveva rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: “se, in caso di sentenza pronunciata in assenza, siano deducibili ex art. 670 c.p.p. le nullità assolute insanabili derivanti dall’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore, ovvero se esse siano coperte dal giudicato, essendo piuttosto esperibile in relazione a tali situazioni unicamente il rimedio rescissorio di cui all’art. 629 bis c.p.p. allo scopo di far valere, nel termine di trenta giorni, l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo riferito all’accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium”, ovvero, “se i due rimedi possano, invece, concorrere, essendo l’incidente ex art. 670 c.p.p. rivolto a eliminare la irrevocabilità della sentenza viziata dall’indicata nullità assoluta insanabile, mentre la rescissione presuppone la legittimità formale del contraddittorio ed è tesa a far valere specificamente l’incolpevole mancata conoscenza dell’accusa portata a giudizio”.

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezioni Unite, ha elaborato i seguenti principi di diritto.
Il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall’omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell’esecuzione per richiedere ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l’incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità”.
La richiesta formulata dal condannato perché sia dichiarata la non esecutività della sentenza ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. in ragione di nullità che abbiano riguardato la citazione a giudizio nel procedimento di cognizione, non è riqualificabile come richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen.”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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