ARTICOLIDIRITTO PENALE

La Cassazione sulla determinazione dell’imposta evasa da parte del giudice penale.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 4 maggio 2021 (ud. 11 marzo 2021), n. 16865
Presidente Di Nicola, Relatore Semeraro

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione terza, in tema di reati tributari (con specifico riguardo alla fattispecie di omessa dichiarazione ex art. 5, D. lgs. n. 74/2000) ha ribadito alcuni importanti principi in merito alla determinazione dell’imposta evasa da parte del giudice penale.

Anzitutto, il Collegio ha ricordato che “spetta esclusivamente al giudice penale il compito di determinare l’ammontare dell’imposta evasa, da intendersi come l’intera imposta dovuta e non versata, suscettibile dapprima di sequestro e, poi, di confisca, in base a una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dal giudice tributario, non essendo configurabile alcuna pregiudiziale tributaria”.

Al tempo stesso, tuttavia, “il giudice penale, mentre non è vincolato dalle valutazioni compiute in sede di accertamento tributario, può tuttavia con adeguata motivazione apprezzare gli elementi induttivi in detta sede valorizzati per trarne elementi probatori, che ritenga idonei a sorreggere il suo convincimento obiettivo”.

Infine, ha rilevato la Corte, “il giudice, per determinare l’ammontare dell’imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l’imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell’accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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