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Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore.

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5 – ISSN 2499-846X

Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione,
Sentenza 2 marzo 2021, Causa C-746/18

La Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, con sentenza del 2 marzo 2021 (causa C-746/18) nel caso H.K., ha enunciato, in tema di data retention, principi innovativi che necessariamente dispiegheranno effetti “rivoluzionari” nell’ordinamento giuridico italiano ed in particolare nel regime dell’acquisizione e dell’utilizzazione dei tabulati telefonici e telematici nel procedimento penale.

Secondo i giudici del Lussemburgo è necessario che l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione “sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”; inoltre, ad autorizzarne l’accesso non può essere il Pubblico Ministero, in quanto deve esservi “un controllo preventivo effettuato o da un giudice o da un’entità amministrativa indipendente”.

Tale sentenza completa il percorso in senso garantista seguito dalla Corte di giustizia in precedenti sentenze.

La giurisprudenza italiana, sino ad oggi, ha sempre fornito un’interpretazione volta a salvaguardare la normativa interna di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici, contenuta nell’art. 132 del Codice della Privacy (d.lgs. 30.6.2003, n. 196).

Tale disposizione però non può più essere difesa, in quanto si pone in netto contrasto con i dettami della Corte, prevedendo che i dati relativi al traffico telefonico e telematico possano essere acquisiti “con decreto motivato del pubblico ministero”, “per finalità di accertamento e repressione dei reati”, quindi senza alcun controllo preventivo effettuato da un giudice o da un’autorità amministrativa indipendente e senza alcuna limitazione in ordine alla gravità dei reati.

Gli effetti dirompenti dei principi enunciati dai giudici del Lussemburgo nel nostro ordinamento sono confermati dai contraddittori provvedimenti che sono stati emessi nell’ultimo mese dai Giudici per le indagini preliminari dei nostri tribunali, dopo tale sentenza.

La delicata questione può essere risolta solo con l’intervento urgente del legislatore, unico soggetto legittimato a disciplinare una materia come quella in esame, che attiene alla limitazione di un diritto fondamentale dell’individuo come la riservatezza, tutelato sia dalla nostra Costituzione sia dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Come citare il contributo in una bibliografia:
F. Rinaldini, Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5