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“Ergastolo ostativo”: verso il superamento di una pena disumana e degradante sulla scia garantista della Corte Costituzionale. Un anno di tempo al legislatore per adeguare l’istituto ai principi costituzionali e comunitari.

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5 – ISSN 2499-846X

Corte Costituzionale, 11 maggio 2021 (ud. 15 aprile 2021), ordinanza n. 97 
Presidente Coraggio, Redattore Zanon

Nel presente contributo si commenta la decisione con cui la Corte Costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione, degli artt. 4-bis comma 1 e 58-ter della legge n. 354 del 1975, e dell’art. 2 d. I. n. 152 del 1991, convertito, con modificazioni, nella legge n. 203 del 1991, «nella parte in cui escludono che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale».

La Consulta, dopo aver evidenziato che la collaborazione con la giustizia certamente mantiene il proprio positivo valore riconosciuto dalla legislazione premiale vigente (non essendo irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza), ha osservato come l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale.

La Corte Costituzionale ha, però, stabilito che spetta al Parlamento, in prima battuta, modificare questo aspetto della disciplina relativa al cd. “ergastolo ostativo” – è stato, per questo motivo, disposto un rinvio al 10 maggio 2022 – in quanto un intervento meramente “demolitorio” della Corte avrebbe potuto produrre effetti disarmonici sul complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa.

Come citare il contributo in una bibliografia:
S. Ciaffone, “Ergastolo ostativo”: verso il superamento di una pena disumana e degradante sulla scia garantista della Corte Costituzionale. Un anno di tempo al legislatore per adeguare l’istituto ai principi costituzionali e comunitari, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5