ARTICOLIDIRITTO PENALE

Finanziamento illecito a soggetti politici: il divieto di ricevere contributi opera anche rispetto alla figura del candidato sindaco

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. VI, 3 maggio 2021 (ud. 21 ottobre 2020), n. 16871
Presidente Fidelbo, Relatore Silvestri

In tema di finanziamento illecito a soggetti politici, segnaliamo la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che il divieto di ricevere contributi – che l’art. 4, comma 10, legge 659 del 1981, ha esteso ai candidati consiglieri comunali – opera anche rispetto alla figura del candidato sindaco, che, in virtù della normativa elettorale, deve considerarsi ricoprire anche la suddetta posizione.

Ponendosi in consapevole contrasto con una precedente decisione della terza sezione penale (la n. 28045 del 29/11/2016 secondo cui “il divieto di erogare sotto qualsiasi forma finanziamenti o contributi, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari, da parte dei soggetti indicati nell’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, non si applica alle erogazioni in favore dei candidati alla carica di sindaco“), la Corte ha osservato come il problema derivi “dalla circostanza obiettiva che, al momento della entrata in vigore dell’art. 4 della legge n. 659 del 1981, il sindaco non era eletto direttamente dal corpo elettorale, essendo il sistema elettorale mutato solo con la legge n. 81 del 1993. Dunque, il mancato riferimento nell’art. 4 cit. alla figura del candidato sindaco potrebbe non essere il frutto di una obiettiva scelta del legislatore, quanto, piuttosto, di un mancato coordinamento della legge n. 659 del 1991 con quella n. 81 del 1993 con la quale è stato introdotto nell’ordinamento il sistema della elezione diretta del sindaco“.

Rispetto al quadro normativo descritto – si precisa – il tema è, dunque, “del tutto estraneo alla possibilità di interpretare la norma di cui all’art. 4 cit. in modo analogico ed in malam partem, nel senso di attribuire la qualifica soggettiva richiesta dalla norma incriminatrice ad un soggetto diverso rispetto a quelli espressamente indicati, e non attiene neppure alla possibilità di interpretare l’art. 4 in via estensiva. Né assume rilevanza il tema della distinzione tra interpretazione analogica o estensiva della norma“.

Redazione Giurisprudenza Penale

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