Acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: il Tribunale di Rieti propone questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Tribunale di Rieti, Sezione Penale, Ordinanza, 4 maggio 2021
Presidente Sabatini, Relatore Marinelli
Segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Tribunale di Rieti ha sollevato domanda di pronuncia pregiudiziale della Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione ai «dubbi interpretativi» conseguenti alla sentenza del 2 marzo 2021, nella causa C 746/18 (v. l’articolo di F. Rinaldini, Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5) emessa dalla stessa Corte in materia di acquisizione dei tabulati telefonici e individuazione dell’organo competente ad autorizzare tali operazioni.
«Ritiene il Giudice remittente che alla luce dei profili di “criticità applicativa” dei princìpi elaborati dalla CGUE nella sentenza del 2 marzo 2021» – si legge nel provvedimento – «tali principi non possano costituire presupposto per una diretta disapplicazione della normativa nazionale in ipotesi contrastante: ma debba essere sollecitato un espresso chiarimento da parte del Giudice Europeo in punto di efficacia della predetta sentenza interpretativa, in primo luogo valutando la possibilità di ritenere che il P.M. per come disegnato dall’ordinamento italiano offra sufficienti garanzie di giurisdizionalità, per continuare ad essere titolare in proprio di tale potere di acquisizione, considerando anche il vaglio comunque rimesso ex post al giudice che deve emettere la decisione; ovvero di modulare gli effetti della sentenza in chiave irretroattiva, al fine di non pregiudicare fondamentali esigenze di certezza del diritto e “certezza investigativa”, limitatamente ai giudizi tuttora pendenti, in chiave di prevenzione e repressione di gravi reati, nell’ottica anche di consentire un possibile e auspicabile intervento del legislatore nazionale in materia senza che si realizzino ingiustificate disparità di trattamento con altri istituti della legislazione nazionale, ad esempio in tema di intercettazioni telefoniche».
Si tratta – conclude l’ordinanza – «di un percorso certamente “eccezionale” ma comunque già intrapreso in passato (v. sentenza CGUE del 27. 3. 1980 — cause riunite 66, 127 e 128/79), secondo cui la Corte di giustizia potrebbe essere indotta, in base a un principio generale di certezza del diritto, inerente all’ordinamento giuridico comunitario, e tenuto conto della innovatività della posizione assunta rispetto alle interpretazioni rese dalle Corti nazionali e dei gravi riflessi sulle attività di indagine in corso, a limitare la possibilità degli interessati di far valere la disposizione così interpretata per rimettere in questione pregressi rapporti giuridici».