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Sull’utilizzabilità nella fase procedimentale delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, in assenza del difensore, all’atto dell’arresto

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. V, 6 maggio 2021 (ud. 10 marzo 2021), n. 17551
Presidente Zaza, Relatore Sessa

Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione si è pronunciata sull’utilizzabilità nella fase procedimentale (e, dunque, nei riti “a prova contratta”) delle dichiarazioni spontanee rese dall’indagato, in assenza del difensore, all’atto dell’arresto.

Il collegio ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo cui tali dichiarazioni, «anche se non verbalizzate ma raccolte in un’annotazione o in un’informativa, sono utilizzabili, sempre che sia possibile accertare la libertà del dichiarante nella decisione di renderle e, cioè, che emerga con chiarezza che siano state rese senza alcuna coercizione o sollecitazione».

Nel caso di arresto – si legge nella pronuncia – «questo è eseguito a fronte di una situazione di flagranza o quasi flagranza e non scaturisce, ovviamente, dalle dichiarazioni dell’arrestato, che vengono, in genere, da questi rese a fronte dell’evidenza della situazione già delineatasi; essendo tali dichiarazioni frutto di una sostanziale spontanea ammissione del fatto, non vi è motivo, né logico né giuridico, che si frappone al loro utilizzo (salvo che emergano elementi che inducano a dubitare della loro spontaneità o della legittimità dell’arresto)».

In un siffatto contesto, la successiva scelta del rito abbreviato – conclude la sentenza – «ben può ascriversi alla scelta di proseguire, coerentemente, sulla strada dell’ammissione delle responsabilità, accettandosi la valutazione allo stato degli atti in vista della riduzione di pena prevista».

Redazione Giurisprudenza Penale

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