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Sulla rilevanza della unità spazio-temporale di azione nel delitto di strage: la sentenza della Cassazione sulla sparatoria di Macerata

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez, VI, 29 aprile 2021 (ud. 24 marzo 2021), n. 16470
Presidente Bricchetti, Relatore Di Stefano

Segnaliamo ai lettori – in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda (relativa alla cd. sparatoria di Macerata del 3 febbraio 2018) – la sentenza con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione, rigettando il ricorso presentato da Luca Traini, ne ha confermato la condanna a 12 anni di reclusione.

In punto di diritto, i giudici di legittimità hanno affrontato, tra gli altri motivi, anche quello relativo alla configurabilità del reato di strage di cui all’art. 422 c.p.

Nello specifico, la difesa del ricorrente, contestando l’affermazione secondo cui i fatti sarebbero avvenuti «in un ristrettissimo arco temporale e in un limitato ambito spaziale», poneva l’attenzione, da un lato, sul fatto che fosse stato esploso un solo colpo di pistola per ciascuna vittima e, dall’altro, sul fatto che i colpi di pistola sparati in direzione di pubblici esercizi e locali chiusi, non avendo posto in pericolo la pubblica incolumità, non potessero essere considerati rilevanti ai fini del reato contestato.

Tali elementi – ad avviso delle difesa – avrebbero dovuto condurre ad escludere la configurabilità del reato di strage, dal momento che il ricorrente, «attraverso l’esplosione di singoli colpi di pistola, avrebbe voluto ledere l’integrità fisica delle sole persone prese di mira (il che avrebbe potuto in astratto giustificare la contestazione in termini di sei tentati omicidi in continuazione) ma non la pubblica incolumità in quanto tale».

L’argomento della difesa – si legge nella sentenza – è, dunque, quello tale per cui «una “condotta a tappe” non consentirebbe di configurare il reato di strage per cui è necessaria un’unità spazio temporale di azione ed evento»; in altri termini, nel caso di specie, «la pubblica incolumità non sarebbe posta in pericolo (in quanto esplodendo un solo colpo di pistola per ciascuna vittima, Traini intendeva “solo” ledere l’integrità fisica della singola vittima) e, in ogni caso, il Traini non intendeva attentare alla pubblica incolumità in quanto la sua volontà era di cagionare la morte di alcune persone».

Tali argomentazioni non sono state ritenute condivisibili dalla Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica operata dai giudici di merito, secondo i quali «l’azione del ricorrente non aveva alcuna significativa soluzione di continuità, avendo nel dato arco temporale (più o meno lungo che sia) percorso le strade cittadine alla ricerca di obiettivi “neri” casuali», proprio in tale ultima circostanza (ossia la causalità degli obiettivi) concretizzandosi l’elemento discretivo che consente di qualificare la condotta quale strage.

Infatti, il ricorrente – prosegue la pronuncia – «seguendo uno specifico programma che del resto lui stesso ha sostanzialmente confessato, girava per Macerata alla ricerca di possibili vittime caratterizzate dal colore della pelle, sparando contro le stesse, anche “nel mucchio” come nel caso della Piazza della stazione».

Ciò chiarito, la Corte ha aderito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «si qualifica quale strage il caso in cui l’aggressione venga portata in modo indiscriminato contro soggetti non previamente individuati» (si veda sez. 6, Sentenza n. 3333 del 20/11/1998 dep. 1999, rv. 213579), essendo «certamente qualificabile quale omicidio plurimo (tentato o consumato che sia) il ben diverso caso in cui l’aggressione sia portata contro un gruppo specifico di avversari, pur se con accettazione del rischio di colpire altri soggetti presenti».

Nel caso in esame – conclude la Corte – «mancava del tutto qualsiasi ipotesi di bersaglio specifico poiché i soggetti aggrediti erano proprio quegli obiettivi casuali che caratterizzano la condotta di aggressione alla pubblica incolumità del reato di strage».

Redazione Giurisprudenza Penale

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