La Cassazione sulla responsabilità del committente per infortuni sul lavoro in caso di omessa o insufficiente verifica sulla idoneità tecnica dell’appaltatore.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. IV, Sent. 3 giugno 2021 (ud. 29 aprile 2021), n. 21553
Presidente Piccialli, Relatore Ranaldi
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quarta, si è pronunciata in tema di infortuni sul luogo di lavoro, con specifico riferimento alla responsabilità del committente che abbia omesso di verificare l’idoneità dell’appaltatore, qualora l’infortunio si sia verificato nell’ambito di una prestazione resa mediante contratto di appalto.
Preliminarmente, la Corte ha affermato che “nell’ambito della sicurezza sul lavoro, emerge la centralità del concetto di rischio, in un contesto preposto a governare ed evitare i pericoli connessi al fatto che l’uomo si inserisce in un apparato disseminato di insidie. Rispetto ad ogni area di rischio esistono distinte sfere di responsabilità che quel rischio sono chiamate a governare; il ‘garante’ è il soggetto che gestisce il rischio e, quindi, colui al quale deve essere imputato, sul piano oggettivo, l’illecito, qualora l’evento si sia prodotto nell’ambito della sua sfera gestoria. Proprio nell’ambito in parola (…) il d.lgs. n. 81 del 2008 (così come la precedente normativa in esso trasfusa) consente di individuare la genesi e la conformazione della posizione di garanzia, e, conseguentemente, la responsabilità gestoria che, in ipotesi di condotte colpose, può fondare la responsabilità penale”.
Nella specifica ipotesi in analisi, il Collegio ha aderito all’orientamento, secondo cui “in caso di lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto, sussiste la responsabilità del committente che, pur non ingerendosi nella esecuzione dei lavori, abbia omesso di verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati, poiché l’obbligo di verifica di cui all’art. 90, [comma 9], lett. a), d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, non può risolversi nel solo controllo dell’iscrizione dell’appaltatore nel registro delle imprese, che integra un adempimento di carattere amministrativo”.
Sul tema generale della ripartizione della responsabilità tra appaltatore e committente, si veda la recente Cass. n. 7919/21.