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Acquisizione dei tabulati telefonici: il Tribunale di Tivoli si pronuncia sull’efficacia della sentenza CGUE del 2 marzo 2021 (C 746/18)

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Tivoli, Giudice per le Indagini Preliminari, Ordinanza, 9 giugno 2021
Giudice dott.ssa Chiara Miraglia

In tema di acquisizione dei tabulati telefonici e individuazione dell’organo competente ad autorizzare tali operazioni, segnaliamo ai lettori il provvedimento con cui il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Tivoli si è pronunciato sugli effetti della sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 746/18 (sul tema, v. l’articolo di F. Rinaldini, Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5 nonché l’ordinanza con cui il Tribunale di Rieti ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Con tale pronuncia – come è noto – la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha affermato il principio secondo cui «l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo».

L’impostazione della CGUE – si legge nel provvedimento del GIP del Tribunale di Tivoli – «deve essere confrontata con l’assetto normativo attualmente delineatosi nel nostro ordinamento e, in particolare, con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all’art. 132 d. lgs. 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista dall’art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l’accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente (come è in Italia il PM)».

Vi è, dunque, un contrasto – prosegue il GIP – «tra la Corte di Cassazione e la CGUE in ordine alla compatibilità dell’art. 132 d. lgs. 196/2003 con la Direttiva 2002/58/CE, almeno laddove tale norma nazionale prevede la competenza del PM ad autorizzare (con “decreto motivato”) l’acquisizione dei tabulati telefonici».

Ad avviso del GIP, se, da un lato, «è indubitabile che debba attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario con efficacia “erga omnes nell’ambito della Comunità», dall’altro, «l’attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l’intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute in Direttive».

L’interpretazione proposta dalla CGUE – prosegue l’ordinanza – «appare generica nell’individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti (“lotta contro le forme gravi di criminalità” o “prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”), essendo evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato che provveda ad individuare l’autorità competente a decidere».

Per tali ragioni – conclude il GIP – «deve ritenersi che la sentenza della CGUE non possa trovare immediata e diretta applicazione nel procedimento in esame, con la conseguenza che, in attesa di un intervento del legislatore, deve ritenersi applicabile l’art. 132 d. lgs. 196/2003, dovendosi dare continuità all’orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi e prima richiamato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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