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Intercettazioni e “inutilizzabilità derivata”: l’ordinanza del GUP del Tribunale di Perugia nel procedimento cd. “Palamara-bis”

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Tribunale di Perugia, Giudice per l’Udienza Preliminare, Ordinanza, 11 giugno 2021
Giudice dott.ssa Angela Avila

In tema di “inutilizzabilità derivata“, segnaliamo ai lettori – anche in considerazione dell’interesse mediatico della vicenda – l’ordinanza emessa dal GUP del Tibunale di Perugia nel cd. processo cd. “Palamara-bis“.

Secondo la ricostruzione difensiva, l’inutilizzabilità derivata – si legge nel provvedimento – avrebbe dovuto avere ad oggetto le fonti di prova dichiarative (sommarie informazioni, interrogatori e dichiarazioni spontanee) nella parte in cui le risposte dei dichiaranti erano state sollecitate dalla contestazione di alcune intercettazioni poi dichiarate inutilizzabili.

Sul punto, la giurisprudenza «si è già pronunciata più volte affermando che la sanzione dell’inutilizzabilità delle intercettazioni riguarda i risultati probatori conseguiti con quello specifico mezzo di prova, il che non esclude che il medesimo risultato possa essere ottenuto con altro diverso mezzo di prova previsto dall’ordinamento» (si veda, in tal, senso, Cass. Pen., Sez. VI, n. 1007/2019, secondo cui «in tema di intercettazioni, l’inutilizzabilità ex art. 270, comma 1, c.p.p. degli esiti dell’attività di captazione in procedimenti diversi da quello in cui è stata disposta riguarda i risultati probatori conseguiti con tale specifico mezzo di prova, ma non esclude che i medesimi risultati possano essere ottenuti con un mezzo di prova diverso, sicché non sono affette da invalidità derivata le deposizioni rese dagli interlocutori, cui sia stata data lettura delle conversazioni intercettate in ausilio alla memoria, in quanto essi, nel riferire quanto personalmente detto o ascoltato, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali»).

Citando un’altra sentenza del 2013 (Cass. Pen., Sez. VI, n. 44896/2013), il GUP ha ribadito il principio secondo cui «la circostanza che le conversazioni intercettate siano state lette ai conversanti per sollecitarne la memoria non produce alcun effetto invalidante sulle dichiarazioni rese; l’accennata lettura, infatti, non era finalizzata a dare la prova del fatto di reato, ma soltanto a sollecitare il ricordo degli interlocutori, i quali, nel riferire ciò che personalmente dissero o udirono, diventano fonte di sommarie informazioni testimoniali, disciplinate dall’art. 351 c.p.p., che costituiscono autonomo mezzo di prova, legittimamente utilizzabile per la ricostruzione del fatto contestato».

Ciò è quello che è accaduto nel caso di specie – precisa il GUP – «per tutte le prove dichiarative sopra menzionate, che costituiscono autonomo mezzo di prova; deve, pertanto, essere rigettata l’eccezione di inutilizzabilità derivata dei verbali di dichiarazioni di persone informate ed indagati (oggi imputati) che riportano ovvero fanno riferimento al contenuto delle intercettazioni inutilizzabili».

E ciò correttamente in ossequio del più generale e univoco orientamento giurisprudenziale secondo cui «il principio secondo cui la nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi, che dipendono da quello dichiarato nullo, non trova applicazione in materia di inutilizzabilità, riguardando quest’ultima solo le prove illegittimamente acquisite e non quelle la cui acquisizione sia avvenuta in modo autonomo e nelle forme consentite».

Principio – quest’ultimo – che ha trovato anche l’avvallo della Corte Costituzionale che, nella sentenza 219/2019, ha affermato come «non possa trovare applicazione un principio di “inutilizzabilità derivata”, sulla falsariga di quanto è previsto invece, nel campo delle nullità, dall’art. 185, comma 1, cod. proc. pen.; derivando il divieto probatorio e la conseguente “sanzione” della inutilizzabilità da una espressa previsione della legge, qualsiasi “estensione” di tale regime ad atti diversi da quelli cui si riferisce il divieto non potrebbe che essere frutto di una, altrettanto espressa, previsione legislativa».

Redazione Giurisprudenza Penale

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