Il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto di costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. II, Sent. 18 giugno 2021 (ud. 22 aprile 2021), n. 24112
Presidente Cammino, Relatore di Paola
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione seconda, dando seguito al proprio più recente orientamento, ha affermato che “il giudice non può subordinare la sospensione condizionale della pena, in difetto della costituzione di parte civile, all’adempimento dell’obbligo delle restituzioni di beni conseguiti per effetto del reato, perché queste, come il risarcimento, riguardano solo il danno civile e non anche il danno criminale, che si identifica con le conseguenze di tipo pubblicistico che ineriscono alla lesione o alla messa in pericolo del bene giuridico tutelato dalla norma penale e che assumono rilievo, a norma dell’art. 165 cod. pen., solo se i loro effetti non sono ancora cessati”.