CONTRIBUTIDIRITTO PENALE

Il nesso eziologico tra fonte del contagio, ritardata diagnosi e cura e decesso per Covid-19

in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 6 – ISSN 2499-846X

di Guido Sola e Lisa Ruini

Le riflessioni che seguono affondano le proprie radici nelle situazioni che si sono verificate nelle Residenze sanitarie assistenziali italiane in conseguenza della c.d. pandemia da virus Covid-19.

Come noto, per poter condannare taluno a titolo di responsabilità omissiva colposa, è necessario che sullo sfondo si staglino la violazione d’una regola cautelare, un evento e il nesso eziologico tra l’anzidetta violazione e l’anzidetto evento.

Volendo qui concentrare il fuoco del ragionamento sul nesso eziologico, le riflessioni che seguono impongono di rispondere a tre quesiti: quale condotta ha cagionato l’infezione da virus Covid-19? Quale condotta ha cagionato l’exitus? L’exitus era prevedibile ed evitabile? In difetto, a venir meno sarebbe la stessa possibilità d’imputare chicchessia a titolo di responsabilità omissiva colposa ex art. 589 c.p.

In quest’ottica, il vero problema è allora quello d’individuare la condotta che ha cagionato l’infezione da virus Covid-19 e, soprattutto, quello d’individuare l’attuale grado di certezza scientifica in punto di modalità di trasmissione del virus Covid-19. Come s’apprezzerà infra, non di meno, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche in materia di virus Covid-19, risulta, ancora oggi, invero disagevole fornire risposte a tutti e tre i quesiti che precedono. Eppure, e come detto, l’assenza d’una chiara risposta in merito anche ad uno solo d’essi farebbe immediatamente venir meno i presupposti giuridici per poter imputare chicchessia ex art. 589 c.p.

Né le anzidette risposte possono essere dedotte a partire da non meglio precisati coefficienti di probabilità aventi ad oggetto la sussistenza di nesso eziologico tra infezione da virus Covid-19 ed exitus. Pubblico ministero e giudice, infatti, devono sempre verificare il fatto che la condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria dell’evento lesivo con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.

Imperando qui la presunzione di non colpevolezza ex art. 27 Cost., infatti, la regola di giudizio valida in ambito penale è e resta quella dell’al di là d’ogni ragionevole dubbio, con la conseguenza che l’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale comportano sempre la neutralizzazione dell’ipotesi prospettata dalla pubblica accusa e l’esito assolutorio del giudizio.

Come citare il contributo in una bibliografia:
G. Sola – L. Ruini, Il nesso eziologico tra fonte del contagio, ritardata diagnosi e cura e decesso per Covid-19, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 6