ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALEImpugnazioni

Sentenza dichiarativa della prescrizione emessa senza contraddittorio dalla Corte di Appello, interesse attuale e concreto all’impugnazione e poteri di annullamento della Corte di Cassazione: sollevata questione di legittimità costituzionale.

[a cura di Guido Stampanoni Bassi]

Cassazione Penale, Sez. I, 18 giugno 2021 (ud. 27 aprile 2021), n. 24110
Presidente Di Tomassi, Relatore Santalucia

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte di Cassazione ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605 e 620 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell’imputato, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, e non prevede invece la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti.

Il tema – si legge nell’ordinanza – «è regolato alla stregua di una ricostruzione interpretativa fatta propria dalle Sezioni UniteSez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809/10 – che, da un lato, hanno affermato l’esistenza di una nullità assoluta ed insanabile della sentenza dichiarativa dell’estinzione del reato per prescrizione emessa dalla Corte di appello de plano e quindi senza fissazione di udienza con avviso alle parti, in specie all’imputato appellante avverso la pronuncia di condanna in primo grado; e, dall’altro, hanno escluso che la Corte di cassazione, investita del ricorso contro la sentenza affetta da nullità, ne possa decretare l’annullamento con rinvio, perché il giudice del rinvio – questo l’assunto – altro non potrebbe fare che reiterare la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, già rilevata, sia pure con procedura illegittima, dal giudice di appello».

Secondo i giudici di legittimità, «questa regola di elaborazione giurisprudenziale, che costituisce diritto vivente, si pone in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, di inviolabilità del diritto di difesa e di giusto processo», motivo per cui è stata sollevata «questione di costituzionalità della interpretazione a cui la giurisprudenza è pervenuta in ordine al combinato disposto delle disposizioni codicistiche in punto di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, di interesse attuale e concreto come requisito di ammissibilità delle impugnazioni, di predibattimento di appello che non conosce la possibilità di definizione anticipata e di poteri di annullamento della Corte di cassazione».

Redazione Giurisprudenza Penale

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