Responsabilità degli enti: esclusa la applicabilità del D. Lgs. 231/2001 alle imprese individuali
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Tribunale di Ravenna, 7 giugno 2021 (ud. 24 maggio 2021), n. 1056
Giudice dott. Cristiano Coiro
Segnaliamo, in tema di responsabilità degli enti, la sentenza con cui il Tribunale di Ravenna si è pronunciato sulla applicabilità del d. lgs. 231/2001 alle imprese individuali.
A tal fine – si legge nella pronuncia – «occorre muovere dall’art. 1 d.lgs. 231/2001, che perimetra dal punto di vista soggettivo il campo di applicazione della normativa de qua: “1. II presente decreta legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica».
Ebbene, «in applicazione dell’art. 12 Disposizioni sulla legge generale, l’interprete dovrebbe prediligere l’esegesi letterale in tutti quei casi in cui il congegno normativo, per la sua linearità, lo consenta, e ciò a maggior ragione nell’ambito di quei plessi giuridici latamente punitivi come quello per cui si procede, e ciò a prescindere dalla natura giuridica della responsabilità da reato’ in parola».
Muovendo da tale premessa, «già l’interpretazione letterale (i.e. dichiarativa) della disposizione dovrebbe condurre a ritenere le imprese individuali escluse dal novero dei soggetti destinatari della disciplina, posto che – in disparte la nozione di “società” o di “associazioni anche prive di personal ita giuridica”, cui pacificamente non può essere associata l’impresa individuale – residua il solo lemma di “ente”, categoria per vero non definita dal punto di vista normativo, a differenza di quanto accade per quelle di società (art. 2247 c.c.) e associazione (artt. 14 ss. c.c.)». Ebbene, «come chiarito dal legislatore delegato nella Relazione di accompagnamento al decreta, la scelta del termine “ente” deve essere letta – stante l’impossibilita di formulare un elenco tassativo di soggetti – in sinergia con la espressa indicazione di soggetti nominati, quali le “società” o le ” associazioni anche prive di persona/ita giuridica”, di guisa da “indirizzare l’interprete verso la considerazione di enti che, seppur sprovvisti di personalità giuridica, possano comunque ottenerla».
In altri termini – si precisa nella sentenza – «il discrimine deve essere individuato in tutti quei soggetti giuridici meta-individuali che siano tuttavia – ed almeno – degli autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici, destinatari dunque degli atti compiuti dalla persona fisica che agisca nel loro interesse o a loro vantaggio, ma da questa senz’altro distinti»..
Venendo all’elaborazione giurisprudenziale sul punto, «non si rinviene una posizione univoca».
La Corte di Cassazione, nella prima pronuncia che consta sul tema, ha affermato che «la disciplina prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, non si applica alle imprese individuali, in quanto si riferisce ai soli enti collettivi” (Cass., Sez. 6, n. 18941 del 03/03/2004). A tale conclusione la Suprema Corte è giunta valorizzando: 1) la voluntas legis, e precipuamente, in punto di non espressa inclusione, il portato esegetico condensato nel brocardo ‘ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit’; 2) l’esclusione di una disparita di trattamento, stante la diversità netta e sostanziale tra imprenditore individuale ed enti collettivi; 3) il divieto di analogia in malam partem, previsto dall’ art. 25 Cost.».
Di contrario avviso si pone, invece, un’isolata pronuncia della Terza Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui «le norme sulla responsabilità da reato degli enti si applicano anche alle imprese individuali, che devono ritenersi incluse nella nozione di ente fornito di personalità giuridica utilizzata dall’art. 1, comma secondo, D. Lgs. n. 231 del 2001 per identificare i destinatari delle suddette disposizioni» (Cass., Sez. 3, n. 15657 del15/12/2010).
II Giudice – si legge nella decisione – «ritiene condivisibile il primo degli orientamenti citati, dovendosi dunque escludere che l’impresa individuale (scilicet: l’imprenditore individuale) sia destinataria della disciplina prevista dal d.lgs. 231/2001, poiché essa si applica ai soli soggetti meta-individuali».
Il criterio guida deve essere rappresentato «dal principio di legalità, che nella presente materia è espressamente previsto – con chiara riproduzione di quanto stabilito dall’art. 2 c.p. e dallo stesso art. 25 Cost. – dall’art. 2 d.lgs. 231/2001: esso, vieppiù in un diritto sostanzialmente punitivo, presidiato dall’ esigenza di ancorare l’attività ermeneutica a effettive garanzie di legalità, impone il primato dell’ esegesi letterale e l’operare, inoltre, del divieto di analogia in malam partem».
Di fatto – prosegue il giudice – «nell’impresa individuale, imprenditore ed attività coincidono e non ricorre quella duplicità di centri di imputazione necessaria ai fini che occupano. Dunque, stante, l’assenza di una tale scissione soggettiva tra persona fisica e soggetto meta-individuale, con l’applicazione all’impresa individuale del d.lgs. 231/2001 – che lo si ricorda, si aggiunge alle disposizioni recate dal codice penale nei confronti della persona fisica – si finirebbe per dar luogo ad una doppia punizione del medesimo soggetto per il medesimo fatto, con violazione del principio del ne bis in idem sostanziale: la persona fisica, difatti, sarebbe punito quale autore materiale del reato e quale titolare dell’impresa che con lui, alfine, si immedesima».
D’ altra parte – si conclude – la ratio del d. lgs. 231/2001 è «quella di sanzionare quei soggetti collettivi che siano colpevolmente disorganizzati, ossia reprimere quelle situazioni riconducibili alla c.d. colpa di organizzazione, che rappresenta il terreno fertile per quelle prassi illecite che si annidano proprio nei meandri delle organizzazioni complesse, caratterizzate dalla moltiplicazione dei centri decisionali. Colpa di organizzazione che non sarebbe possibile ravvisare nell’ambito dell’impresa individuale, in ragione di quella sostanziale coincidenza tra persona fisica ed attività imprenditoriale esplicata».
Sul punto, segnaliamo, su questa Rivista, i contributi di G. Morgese, L’ente come soggetto di diritto metaindividuale: l’archetipo dell’imputazione soggettiva della responsabilità 231 tra dato letterale, esigenze di sistema e prospettive comparatistiche, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 1-bis, G. Morgese, SRL unipersonali e 231: un connubio non sempre possibile, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 12 nonché R. Lugli, Esclusa la responsabilità 231 di società unipersonale priva di un autonomo centro di interessi, in Giurisprudenza Penale Web, 2020, 9.