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È illegittima la confisca del profitto dei reati di emissione e utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti se dal fatto è derivato solo un credito fiscale non spettante non riscosso.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Cass. pen., Sez. III, Sent. 13 luglio 2021 (ud. 21 aprile 2021), n. 26575
Presidente Andreazza, Relatore Reynaud

Con la sentenza in epigrafe, la Sezione terza della Corte di cassazione si è pronunciata, fra l’altro, in tema di confisca del profitto del reato di dichiarazione fraudolenta, mediante emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (articoli 2, 8, 12 bis, d. lgs. n. 74/2000).

La fattispecie riguardava l’emissione di una fattura per operazioni parzialmente inesistenti, emessa da una società amministrata dall’imputato in favore di altra società, dal medesimo sempre amministrata, che l’aveva indicata nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

La finalità dell’operazione era quella di far figurare un incremento del bilancio della società emittente la fattura per ragioni di equilibrio contabile agli occhi dei creditori, essendosi trattato di una operazione “neutra” sul piano fiscale, che non aveva comportato minori gettiti all’Erario.

Si era in sostanza trattato di uno spostamento del debito IVA da una società all’altra, dal momento che la società utilizzatrice della fattura non aveva mai chiesto il rimborso del credito IVA, essendosi limitata a riportarla annualmente nella contabilità.

Ebbene, la Corte ha ritenuto che in questo caso non potesse essere applicata la confisca ai sensi dell’art. 12 bis, in difetto di alcun profitto del reato.

Hanno infatti ricordato i Giudici che “in tema di reati tributari, il profitto del reato confiscabile è costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, essendo indifferente se l’imposta evasa, in concreto, sia stata non pagata o portata a credito dal contribuente (…). L’evasione di un’imposta, tuttavia, è dato indefettibile per poter affermare che un profitto illecito vi è stato, non essendo invece sufficiente che, a fronte di un credito IVA non spettante – maturato per l’indicazione nella dichiarazione di una fattura per operazioni inesistenti ed eventualmente fruibile in futuro – lo stesso non sia mai stato in concreto utilizzato per evitare il pagamento di imposte dovute”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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