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Estradizione: sugli effetti della commutazione dell’ergastolo su altra condanna all’ergastolo, oggetto di cumulo con la prima, per la quale non sia stata apposta la medesima condizione. Depositata la sentenza delle Sezioni Unite.

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 3 agosto 2021 (ud. 25 marzo 2021), n. 30305
Presidente Cassano, Relatore De Amicis

In tema di estradizione, era stata rimessa alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: «Se la condizione di commutazione della pena dell’ergastolo in pena che non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l’intera vita, posta dallo Stato estero richiesto con riferimento a condanna per la quale sia stata concessa la estradizione in estensione, debba operare anche in relazione ad altra condanna alla pena dell’ergastolo, per la cui esecuzione è stata concessa in precedenza l’estradizione senza l’apposizione della stessa condizione, e che sia stata, assieme alla prima, oggetto di unificazione delle pene ai sensi dell’art. 663 cod. proc. pen.».

Con sentenza n. 30305 del 2021, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: «La commutazione dell’ergastolo in attuazione di una condizione apposta in un provvedimento di estensione dell’estradizione, adottato da uno Stato estero il cui ordinamento non ammette la pena perpetua, esplica i suoi effetti soltanto in relazione alla pena oggetto della condizione, nell’ambito della relativa procedura di estensione, senza operare con riguardo ad altra pena dell’ergastolo – oggetto di cumulo con la prima – irrogata con una condanna per la cui esecuzione sia stato in precedenza emesso altro provvedimento di estradizione non condizionato».

Redazione Giurisprudenza Penale

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