La Cassazione sul dolo del reato di bancarotta preferenziale.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. V, Sent. 29 luglio 2021 (ud. 4 maggio 2021), n. 29874
Presidente Vessichelli, Relatore Romano
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, si è pronunciata in merito all’elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale (art. 216, comma 3, L.f.).
La corte ha anzitutto ricordato che “l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta preferenziale è costituito dal dolo specifico, ravvisabile quando l’atteggiamento psicologico del soggetto agente sia rivolto a preferire intenzionalmente un creditore, con concomitante riflesso, anche secondo lo schema tipico del dolo eventuale, nel pregiudizio per altri”.
In conseguenza di tale considerazione, secondo la Corte, deve “escludersi il dolo specifico laddove l’imprenditore soddisfi taluni debiti al solo fine di evitare il pericolo della presentazione di istanze di fallimento o, comunque, nella certezza o nella fondata convinzione di poter riuscire a far fronte, anche se in un secondo momento, a tutte le posizioni debitorie, poiché in tale ipotesi manca l’intenzione di favorire, ossia il dolo specifico richiesto dalla norma”.
In particolare, il dolo specifico è stato ritenuto non ravvisabile nel caso in cui “il pagamento sia volto, in via esclusiva o prevalente, alla salvaguardia della attività sociale o imprenditoriale ed il risultato di evitare il fallimento possa ritenersi più che ragionevolmente perseguibile”.