Abuso di informazioni privilegiate: sulla rilevanza penale del cd. “insider trading di se stesso”
Cassazione Penale, Sez. V, 11 agosto 2021 (ud. 15 aprile 2021), n. 31507
Presidente Palla, Relatore De Marzo
Segnaliamo, in tema di abuso di informazioni privilegiate, la sentenza con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998, non è richiesto che l’informazione sia stata trasmessa all’agente da un terzo, né che essa abbia ad oggetto un fatto prodotto da un terzo.
In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto penalmente rilevante il cd. “insider trading di se stesso” in una fattispecie di “rastrellamento” dei titoli di una società per azioni operato – prima della comunicazione al mercato della decisione di procedere ad un’offerta pubblica di acquisto degli stessi titoli e abusando di tale informazione – dall’amministratore delegato e dal presidente del consiglio di amministrazione della società, ideatori del progetto di OPA, tramite una società a responsabilità limitata appartenente al medesimo gruppo ed in concorso con il suo amministratore unico.