La Cassazione esclude l’applicabilità del principio di diritto enucleato nella sentenza “Cavallo” in materia di intercettazioni quando, dopo l’attività di captazione, l’imputazione venga riqualificata in altra non annoverata nello speciale elenco di cui all’art. 266 c.p.p.
in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 9– ISSN 2499-846X
Cassazione Penale, Sez. VI, 14 giugno 2021 (ud. 20 gennaio 2021), n. 23244
Presidente Mogini, Relatore Silvestri
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione torna sul tema dell’utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in caso di modifica, a seguito delle captazioni, della qualificazione giuridica del fatto-reato autorizzato in altro reato non annoverato nello speciale elenco di cui all’art. 266 c.p.p.
La decisione, in particolare, afferma “il principio della irrilevanza del mutamento dell’addebito …. valorizza[ndo] la valenza della verifica c.d. statica da parte del giudice, di quella cioè da collocare nel momento genetico della intercettazione, ovvero in quelli successivi di autorizzazione di proroghe, della sussistenza del rispetto dei presupposti previsti dalla legge per disporre il mezzo di ricerca della prova, e, in particolare, della esistenza dei gravi indizi della esistenza del reato”.
Come citare il contributo in una bibliografia:
V. Santoriello, La Cassazione esclude l’applicabilità del principio di diritto enucleato nella sentenza “Cavallo” in materia di intercettazioni quando, dopo l’attività di captazione, l’imputazione venga riqualificata in altra non annoverata nello speciale elenco di cui all’art. 266 c.p.p., in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 9