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La Corte UE sulla compatibilità del reato di autoriciclaggio con il diritto dell’Unione.

[a cura di Lorenzo Roccatagliata]

Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione,
Sentenza 2 settembre 2021, causa C-790/19

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla compatibilità del reato di autoriciclaggio con il diritto dell’Unione europea.

Anticipando che la pronuncia ha fornito risposta positiva, vediamo nel seguito i fatti oggetto di giudizio e le argomentazioni della Corte.

 

  1. I fatti e la questione pregiudiziale.

Il 15 novembre 2018, il Tribunale di Brașov (Romania) ha condannato un cittadino rumeno a pena detentiva per il reato di riciclaggio di capitali ai sensi della legge rumena. I capitali interessati derivavano da un reato di evasione fiscale commesso dal medesimo cittadino.

Il giudice rumeno aveva infatti ha constatato che l’imputato non aveva registrato nella contabilità di una società, di cui era l’amministratore, documenti fiscali attestanti l’incasso delle entrate, in tal modo commettendo il reato di “evasione fiscale”, ai sensi del diritto rumeno.

Successivamente, gli importi di denaro derivanti dall’evasione fiscale in parola erano stati trasferiti sul conto bancario di un’altra società, amministrata da un soggetto terzo, e in seguito prelevati da entrambi i soggetti. Tale trasferimento era stato effettuato in base a un contratto di cessione del credito concluso fra l’imputato, la società di cui egli era l’amministratore e la società di cui era l’amministratrice il terzo.

la Corte di appello di Brașov ha sospeso il procedimento penale, dubitando che la descritta condotta, qualificabile alla stregua della fattispecie di “autoriciclaggio”, potesse dirsi compatibile con il diritto dell’Unione Europea e specialmente con l’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849, che così dispone:
(…) 3. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; (…)

Ad avviso del rimettente, tale norma dovrebbe essere interpretata nel senso che l’autore del reato di riciclaggio di capitali, che è per sua natura un reato di conseguenza derivante da un reato principale, non può essere quello di suddetto reato principale.

Una siffatta interpretazione deriverebbe dal preambolo e dall’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849 nonché da un’analisi sui piani grammaticale, semantico e teleologico dell’espressione “effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa” che avrebbe senso solo se l’autore del reato principale fosse diverso da quello del reato di riciclaggio di capitali. Inoltre, l’ultima parte della frase di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2015/849 (“o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni”) presenterebbe un legame non con l’autore del riciclaggio di capitali, ma con quello del reato principale.

Infine, secondo il giudice rumeno, ritenere che l’autore del reato principale possa anche essere quello del reato di riciclaggio di capitali equivarrebbe a violare il principio del ne bis in idem.

Per questi motivi, la Corte di appello di Brașov ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: “se il testo menzionato debba essere interpretato nel senso che la persona che commette l’attività materiale che costituisce il reato di riciclaggio è sempre una persona distinta da quella che commette il reato di base (il reato presupposto, dal quale proviene il denaro oggetto dell’atto di riciclaggio)”.

 

  1. La decisione della Corte.

Preliminarmente, la Corte ha rilevato che sebbene la questione del giudice del rinvio sia stata sollevata riguardo all’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849, nel caso di specie la legge nazionale ai sensi della quale l’imputato era stato condannato aveva trasposto nel diritto rumeno l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60, che era in vigore durante il periodo in discussione nel procedimento principale.

Preso atto che le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2005/60 e quelle dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2015/849 sono formulate in termini sostanzialmente simili, la Corte ha concentrato l’attenzione (e la decisione) sul primo dei due testi normativi eurounitari.

Anzitutto, la Corte ha ricordato che “secondo una giurisprudenza costante della Corte, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte”.

Ciò posto, il Giudici hanno rilevato che “affinché una persona possa essere considerata autrice di riciclaggio di capitali, ai sensi della summenzionata disposizione, quest’ultima deve sapere che detti beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a una siffatta attività”.

E tuttavia, ha affermato la Corte, “un requisito siffatto consiste unicamente nel richiedere che l’autore del reato di riciclaggio di capitali conosca l’origine criminale dei capitali interessati. Poiché tale requisito è necessariamente soddisfatto per quanto riguarda l’autore dell’attività criminosa da cui provengono i capitali in parola, essa non esclude che quest’ultimo possa essere l’autore del reato di riciclaggio di capitali di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60”.

Per conseguenza, “nella misura in cui una condotta del genere costituisce un atto materiale contingente che, a differenza del mero possesso o utilizzo di tali beni, non risulta automaticamente dall’attività criminosa da cui detti beni provengono, esso può essere commesso tanto dall’autore dell’attività criminosa da cui provengono i capitali di cui trattasi quanto da un terzo”.

La Corte ha così concluso che “discende da quanto precede che la formulazione dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 non esclude che l’autore del reato principale da cui provengono i capitali riciclati possa parimenti essere l’autore del reato di cui a suddetta disposizione per il riciclaggio dei capitali in parola”.

Va poi anche dato atto che i Giudici di Lussemburgo, aderendo alle conclusioni dell’Avvocato generale, si sono premurati di precisare che:

  • la direttiva 2005/60, che (…) definisce, all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), il riciclaggio di capitali in un modo che consente, senza imporla, l’incriminazione, per quanto riguarda l’autore del reato principale, delle azioni previste da tale disposizione, lascia di conseguenza la scelta agli Stati membri di decidere se occorra procedere a una siffatta incriminazione nell’ambito della trasposizione della medesima nel loro diritto interno”, con la conseguenza che “gli Stati possono prevedere che il reato di riciclaggio di capitali non possa applicarsi alle persone che hanno commesso il reato principale laddove ciò sia contrario ai principi fondamentali del loro diritto interno”;
  • l’articolo 5 della direttiva 2005/60 riconosce espressamente che gli Stati membri possono adottare o mantenere in vigore, nel settore disciplinato da tale direttiva, disposizioni più rigorose per prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo”;
  • è soltanto la direttiva 2018/1673, il cui termine di trasposizione è scaduto il 3 dicembre 2020, ad aver introdotto l’obbligo per gli Stati membri, derivante dal diritto dell’Unione, di incriminare, per quanto riguarda l’autore del reato principale, la conversione o il trasferimento di beni, che provengono da una siffatta attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita di tali beni o di aiutare chiunque sia coinvolto in detta attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche della propria condotta”.

In ultimo, con riguardo alla sospetta violazione del principio del ne bis in idem, la Corte ha chiarito che:

  • nella interpretazione dell’art. 50 CDFUE “il criterio rilevante ai fini della valutazione della sussistenza di uno stesso reato è quello dell’identità dei fatti materiali, intesi come esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che hanno condotto all’assoluzione o alla condanna definitiva dell’interessato”;
  • per determinare se esista un tale insieme di circostanze concrete, i giudici nazionali competenti devono accertare se i fatti materiali dei due procedimenti costituiscano un insieme di fatti inscindibilmente collegati nel tempo, nello spazio nonché per oggetto”;
  • il riciclaggio dei capitali, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60 (…) è costituito da un atto distinto dall’atto costitutivo del reato principale, anche se detto riciclaggio di capitali è effettuato dall’autore del summenzionato reato principale”.

Così, l’argomento è stato ritenuto privo di pregio e la Corte ha conclusivamente affermato che: “l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che prevede che il reato di riciclaggio di capitali, ai sensi di tale disposizione, possa essere commesso dall’autore dell’attività criminosa che ha generato i capitali di cui trattasi”.

 

  1. Brevi osservazioni a caldo.

Ad una prima analisi, la pronuncia si mostra pienamente condivisibile e la questione proposta del tutto infondata.

Come lucidamente ricordato anzitutto dall’Avvocato generale, infatti, con le direttive in materia penale (e la norma del caso di specie non fa eccezione) il Legislatore europeo stabilisce regole minime di criminalizzazione di fatti illeciti.

Alla luce di questo dato, appare evidente che, se anche i dubbi del giudice rumeno fossero stati fondati, e la norma europea non avesse contemplato la fattispecie di autoriciclaggio, nulla avrebbe impedito al Legislatore rumeno di prevedere e punire tale condotta, con la conseguenza che nel caso di specie la norma nazionale avrebbe potuto (recte, dovuto) trovare applicazione.

Tutto ciò vale anche nell’ordinamento italiano: il nostro Legislatore era e rimane libero di prevedere norme più severe e, dunque, di punire fatti ulteriori rispetto a quanto richiesto dall’Unione. Sicché non vi sono dubbi che la fattispecie di cui all’art. 648 ter 1 c.p. sia sempre stata compatibile con il diritto europeo.

Sotto altro aspetto, si mostrano pure condivisibili le conclusioni della Corte in tema di ne bis in idem: il requisito dell’idem factum, richiesto dalla giurisprudenza eurounitaria (si vedano sul punto le sentenze Menci e Garlsson Real Estate, ivi) e nazionale (si veda la sentenza Corte cost. n. 200/2016, ivi), appare in questo caso totalmente assente, posto che la condotta materiale di riciclaggio è nettamente distinta, sul piano logico e su quello fattuale, da quella del reato presupposto.

Ad ogni modo, il tema appare oggi superato dal testo della direttiva 2018/1673, la quale, all’art. 3 §5, impone agli Stati membri l’obbligo di adottare le misure necessarie affinché la condotta di riciclaggio “sia punibile come reato qualora sia posta in atto da persone che hanno commesso l’attività criminosa da cui provengono i beni o che vi hanno partecipato”.

Redazione Giurisprudenza Penale

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