Acquisizione dei tabulati telefonici: anche la Corte di Cassazione esclude una applicazione diretta della sentenza CGUE del 2 marzo 2021 (C 746/18)
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Cassazione Penale, Sez. II, 7 settembre 2021 (ud. 2 luglio 2021), n. 33116
Presidente Gallo, Relatore Pellegrino
In tema di acquisizione dei tabulati telefonici e individuazione dell’organo competente ad autorizzare tali operazioni, segnaliamo ai lettori la sentenza con cui la Corte di Cassazione si è pronunciata sugli effetti della sentenza del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 746/18.
L’impostazione della CGUE – si legge nella decisione – «deve essere confrontata con l’assetto normativo attualmente delineatosi nel nostro ordinamento e, in particolare, con il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui, in tema di acquisizione dei dati contenuti nei cd. tabulati telefonici, la disciplina italiana di conservazione dei dati di cui all’art. 132 d. lgs. 196/2003 deve ritenersi compatibile con le direttive in tema di privacy, e ciò poiché la deroga stabilita dalla norma alla riservatezza delle comunicazioni è prevista dall’art. 132 cit. per un periodo di tempo limitato, ha come esclusivo obiettivo l’accertamento e la repressione dei reati ed è subordinata alla emissione di un provvedimento di una autorità giurisdizionale indipendente com’è appunto il pubblico ministero».
Invero, se, da un lato, «è indubitabile che debba attribuirsi ai principi espressi nelle sentenze CGUE il valore fondante del diritto comunitario con efficacia erga omnes nell’ambito della Comunità», dall’altro, «l’attività interpretativa del significato e dei limiti di applicazione delle norme comunitarie, operata nelle sentenze CGUE, può avere efficacia immediata e diretta nel nostro ordinamento limitatamente alle ipotesi in cui non residuino, negli istituti giuridici regolati, concreti problemi applicativi e correlati profili di discrezionalità che richiedano l’intervento del legislatore nazionale, tanto più laddove si tratti di interpretazioni di norme contenute nelle direttive».
Allo stato, quindi, «non può che ritenersi come l’interpretazione proposta dalla CGUE sia del tutto generica nell’individuazione dei casi nei quali i dati di traffico telematico e telefonico possono essere acquisiti (“lotta contro le forme gravi di criminalità” o “prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica”), essendo evidente che tali aspetti non possono essere disciplinati da singole (e potenzialmente contrastanti) decisioni giurisprudenziali, dovendosi demandare al legislatore nazionale il compito di trasfondere i principi interpretativi delineati dalla Corte in una legge dello Stato».
Ne deriva – conclude la Cassazione – «l’impossibilità di ritenere che la sentenza della CGUE possa trovare diretta applicazione in Italia fino a quando non interverrà il legislatore italiano ed anche europeo in quanto allo stato può e deve ritenersi applicabile l’art. 132 d. lgs. 196/2003».
Sul tema, rinviamo all’articolo di F. Rinaldini, Data retention e procedimento penale. Gli effetti della sentenza della Corte di giustizia nel caso H.K. sul regime di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici: urge l’intervento del legislatore, in Giurisprudenza Penale Web, 2021, 5, all’ordinanza con cui il Tribunale di Rieti ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea nonché alle ordinanze con cui il Tribunale di Tivoli e la Corte di Assise di Napoli hanno escluso una applicazione diretta della sentenza della CGUE.