Guida senza patente da parte di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a misura di prevenzione personale: sollevata questione di legittimità costituzionale
Cassazione Penale, Sez. VI, Ordinanza, 13 settembre 2021 (ud. 17 maggio 2021), n. 33749
Presidente Bricchetti, Relatore Giordano
Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui la Corte Costituzionale ha sollevato, d’ufficio, questione di legittimità costituzionale dell’art. 73 d. lgs. 159 del 6 settembre 2011 nella parte in cui punisce con la pena dell’arresto da sei mesi a tre anni la guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, commessa da persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale.
Ritiene la Corte – si legge nell’ordinanza – «che l’art. 73 violi, anzi tutto, i principi costituzionali di legalità della pena e di orientamento della pena stessa all’emenda del condannato, ai quali, in base agli artt. 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, deve attenersi la legislazione penale in relazione ai criteri di selezione della fattispecie incriminatrici ed alla loro ragionevolezza (art. 3 Cost.)», dal momento che «l’essere stato sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, pur essendo evenienza del tutto estranea al fatto-reato (la guida senza patente), rende punibile una condotta che, se posta in essere da qualsiasi altro soggetto, non assume alcun disvalore sul piano penale».
La precedente sottoposizione a misura di prevenzione – prosegue la Corte – «è elemento costitutivo del reato e assume le sembianze di un marchio che vale a qualificare una condotta che, ove posta in essere da ogni altra persona, non configurerebbe illecito penale. La norma incriminatrice finisce, dunque, col punire non tanto la guida senza patente in sé, quanto una qualità personale del soggetto che dovesse incorrervi», atteggiandosi a contravvenzione «che assume i tratti di un reato d’autore, in aperta violazione del principio di offensività del reato (che nella sua accezione astratta costituisce un limite alla discrezionalità legislativa in materia penale posto sotto il presidio della Corte costituzionale)».