La Cassazione sulla responsabilità del committente e sul vantaggio in capo all’ente in caso di infortuni sul luogo di lavoro.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. IV, Sent. 10 settembre 2021 (ud. 13 maggio 2021), n. 33595
Presidente Di Salvo, Relatore Tanga
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quarta, si è pronunciata in tema di infortuni sul luogo di lavoro, con specifico riferimento a: (i.) gli obblighi e le responsabilità del committente, (ii.) la nozione di vantaggio in capo all’ente, ai sensi dell’art. 5, D. lgs. n. 231/2001.
Quanto al ruolo del committente, la Corte ha affermato che “in materia di infortuni sul lavoro gli obblighi di prevenzione in capo al committente le opere non si esauriscono negli accordi contrattuali assunti con l’appaltatore posto che la normativa vigente impone ai datori di lavoro di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto”.
Infatti, “in caso di subappalto, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), con la conseguenza che in mancanza di quest’ultimo, egli deve attivarsi richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto (…)”.
La Corte ha poi ricordato che “il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e può essere chiamato a rispondere dell’infortunio subito dal lavoratore qualora l’evento si colleghi causalmente ad una sua colpevole omissione, specie nel caso in cui la mancata adozione o l’inadeguatezza delle misure precauzionali sia immediatamente percepibile senza particolari indagini (…)”.
I Giudici hanno poi ulteriormente precisato che “il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica ditta appaltatrice, è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l’infortunio, sia per la scelta dell’impresa sia in caso di omesso controllo dell’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (…)”.
Da ultimo, la Corte ha ribadito come “in materia di responsabilità colposa il committente di lavori dati in appalto (impresa appaltante rispetto all’appaltatore, o appaltatore rispetto ai subappaltatori) debba adeguare la sua condotta a fondamentali regole di diligenza e prudenza nello scegliere il soggetto al quale affidare l’incarico, accertandosi che tale soggetto sia non soltanto munito dei titoli di idoneità prescritti dalla legge, ma anche della capacità tecnica e professionale, proporzionata al tipo astratto di attività commissionata ed alle concrete modalità di espletamento della stessa”.
Sul tema della responsabilità del committente per infortuni sul luogo di lavoro, si vedano anche le recenti Cass., Sez. IV, n. 7919/21 e Cass., Sez. IV, n. 21553/21.
Con riguardo alla nozione di vantaggio dell’ente, la Corte ha ricordato che “in tema di responsabilità degli enti derivante da reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica, il vantaggio di cui all’art. 5, D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, operante quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può consistere anche nella velocizzazione degli interventi che sia tale da incidere sui tempi di lavorazione”.