Sull’onere di allegazione della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019
Cassazione Penale, Sez. I, 10 settembre 2021 (ud. 14 luglio 2021), n. 33743
Presidente Iasillo, Relatore Magi
Segnaliamo ai lettori sentenza con cui la prima sezione penale ha affermato che, ai fini dell’ammissibilità della domanda di permesso premio avanzata dal detenuto non collaborante, per reati di cui all’art. 4-bis, comma 1 ord. pen., dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 2019, è sufficiente l’allegazione di elementi di fatto che, anche solo in chiave logica, risultino pertinenti rispetto ai temi di prova, rappresentati dalla assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dall’assenza del pericolo di un ripristino dei medesimi e siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge.