La Cassazione torna sulla responsabilità del consigliere senza deleghe per omesso impedimento di eventi illeciti.
[a cura di Lorenzo Roccatagliata]
Cass. pen., Sez. V, Sent. 13 settembre 2021 (ud. 9 luglio 2021), n. 33856
Presidente Pezzullo, Relatore Borrelli
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di cassazione, Sezione quinta, ha ricordato le condizioni per poter ascrivere un fatto di bancarotta fraudolenta in capo al consigliere di amministrazione senza deleghe che ometta di impedire fatti illeciti nel complesso commessi dalla società.
I Giudici hanno affermato che “in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, ai fini della configurabilità del concorso dell’amministratore privo di delega per omesso impedimento dell’evento, è necessario che emerga la prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di ‘segnali di allarme’ inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio – secondo i criteri propri del dolo eventuale – del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà – nella forma del dolo indiretto – di non attivarsi per scongiurare detto evento”.
In tema, si richiama la precedente Cass., Sez. I, n. 14783/18 e, volendo, il relativo commento di L. Roccatagliata (entrambi disponibili qui).