Sulla verifica, da parte del Giudice, del requisito del “fumus commissi delicti” in relazione al reato per il quale è stato disposto sequestro preventivo
[a cura di Guido Stampanoni Bassi]
Cassazione Penale, Sez. VI, 14 settembre 2021 (ud. 13 aprile 2021), n. 33965
Presidente Di Stefano, Relatore Silvestri
Segnaliamo ai lettori la pronuncia con cui la sesta sezione penale della Corte di Cassazione ha affrontato il tema della verifica, da parte del Giudice, del requisito del fumus commissi delicti in relazione al reato per il quale è stato disposto sequestro preventivo.
Ai fini del sequestro – si legge nella decisione – «un reato deve essere configurabile ed il giudice deve poter esercitare un controllo effettivo che, pur coordinato e proporzionale con lo stato del procedimento e con lo stato delle indagini, non sia meramente formale, apparente ed appiattito alla mera prospettazione astratta, ipotetica ed esplorativa della esistenza di un reato da parte della Pubblica Accusa».
Ciò che deve essere in concreto verificato nell’ambito degli elementi di fatto indicati dall’Accusa – precisa il collegio – «è la loro congruità ai fini della legittimità del provvedimento di sequestro: il Giudice, in altri termini, non deve limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria – senza svolgere alcuna altra attività – ma è tenuto ad assolvere un indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l’integralità dei presupposti che legittimano il sequestro».
In conclusione, spetta al giudice il dovere di accertare la sussistenza del cd. fumus commissi delicti (costituito dalla esistenza di elementi concreti che facciano apparire verosimile che un reato sia stato commesso), il quale, «pur ricondotto nel campo dell’astrattezza, va sempre riferito ad un’ipotesi ascrivibile alla “realtà effettuale” e non a quella “virtuale”».