ARTICOLIDIRITTO PROCESSUALE PENALE

Approvato un decreto-legge sulle modalità di acquisizione dei tabulati telefonici

In base a quanto si apprende dal sito del Governo, in data 29 settembre 2021 è stato approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

Tra i principali ambiti di intervento, quello dei tabulati telefonici, su cui, “in linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato“.

La sentenza citata nel comunicato del Governo è la decisione del 2 marzo 2021 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C 746/18, secondo cui “l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 […]:

i) deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo”;

ii) deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale.

Dopo tale decisione si è acceso un vivace dibattito giurisprudenziale di cui questa Rivista ha dato atto, segnalando l’ordinanza con cui il Tribunale di Rieti ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea nonché le decisioni con cui il Tribunale di Tivoli, la Corte di Assise di Napoli e la Corte di Cassazione hanno escluso una applicazione diretta della sentenza della CGUE.

Redazione Giurisprudenza Penale

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