Dopo il “caso Uber”, un’altra applicazione della misura della Amministrazione Giudiziaria ex art. 34 D. Lgs. 159/2011 da parte del Tribunale di Milano
Segnaliamo ai lettori un recente provvedimento con cui il Tribunale di Milano (sez. misure di prevenzione) – nell’ambito di un procedimento penale avente ad oggetto, tra gli altri, anche il reato di cui all’art. 603-bis c.p. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) – ha disposto la misura della Amministrazione Giudiziaria, ex art. 34 D. Lgs. 159/2011, nei confronti di una società operante nel commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi.
La finalità dell’istituto dell’amministrazione giudiziaria – ha ricordato il Tribunale – «non è, tanto repressiva, quanto preventiva, volta, cioè, non a punire l’imprenditore che sia intraneo all’associazione criminale, quanto a contrastare la contaminazione antigiuridica di imprese sane, sottoponendole a controllo giudiziario con la finalità di sottrarle, il più rapidamente possibile, all’infiltrazione criminale e restituirle al libero mercato una volta depurate dagli elementi inquinanti».
Dopo aver richiamato un precedente provvedimento emesso dallo stesso Tribunale, si è osservato che, «qualora la società abbia effettivamente l’obiettivo di perseguire un risanamento a prescindere dall’analisi di comportamenti di singoli che non invadano ovviamente la sfera dell’illecito penale, si dovrebbe creare una nuova finalità imprenditoriale comune caratterizzata da una costruzione, condivisa con l’organo tecnico del Tribunale e cioè con l’Amministratore Giudiziario, di modelli virtuosi ed efficaci che impediscano nuove infiltrazioni illegali attraverso la creazione di rapporti di lavoro con soggetti che operino nel mondo articolato dell’illecito strutturato criminale e che quindi costruiscano provviste destinate, anche in parte, a sodalizi mafiosi».
In altri termini, «l’imprenditorialità privata deve capitalizzare l’intervento del Tribunale, che può ovviamente apparire invasivo e comunque compressivo di un diritto di impresa costituzionalmente protetto, per ridisegnare tutti gli strumenti di governance aziendale per evitare futuri incidenti di commistione attraverso la realizzazione di condotte, anche dei singoli, che non possano essere censurate su un piano della negligenza o dell’imperizia professionale».